Cittadino in difficoltà vince contro una società di recupero credito che pretendeva il pagamento di una ingente somma di denaro

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Una società finanziaria, dopo avere ceduto ad una società di recupero credito una ingente somma, apparentemente dovuta, da un consumatore in gravi difficoltà, attraverso una serie di artifici tecnici lo riacquisiva e con ricorso per decreto ingiuntivo ne chiedeva il pagamento.

Ritenuto il credito non dovuto, il cittadino proponeva opposizione lamentando la mancanza del potere della società finanziaria di agire in giudizio.

Si instaurava, quindi, il contraddittorio all’esito del quale il Tribunale riteneva fondata l’eccezione di parte opponente di “difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale” della XXXXX, quale procuratrice della ZZZZ

Per il Tribunale di Agrigento, nella persona del Giudice Restivo, infatti, “ L’opponente YYYY ( patrocinato dall’Avv. Francesca Picone di Agrigento) ha spiegato il motivo di opposizione di cui trattasi lamentando, in particolare, la mancata produzione dell’atto di cessione crediti tra XXXX  e XXXXX del 06 febbraio 2017, della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l’avviso di detta cessione e del “contratto di servicing” del 06.02.2017 . ( ovvero il contratto di servizio intercorrente tra le due società).  

Ha inoltre evidenziato che il contratto di finanziamento per cui è causa, poiché è stato stipulato in data successiva (25.09.2017), non poteva certo costituire oggetto dell’atto di cessione dei crediti e del contratto di servicing stipulati vari mesi prima (06.02.2017) ed era escluso dal mandato del 27.02.2020 conferito da XXXXX a XXXXXX “rilasciato solo ed esclusivamente per i crediti ceduti fino al 15/2/2017” come ivi espressamente indicato…

Il Tribunale, quindi, riprendendo la motivazione della recentissima Ordinanza n. 25547 del 17 settembre 2025 resa dalla Corte di Cassazione, prodotta in atti dall’Avv. Picone, osservava come “ … la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.

La questione, a parte i rilievi prettamente tecnici noti agli operatori del settore, è di rilevanza pubblica poiché sono migliaia le famiglie che dopo avere chiesto un prestito, pensando di averlo saldato, si ritrovano a ricevere la notifica di ingiunzioni da parte di sconosciute società di recupero credito.

Spesso si tratta di somme non dovute e di artificiosi meccanismi che non resistondo al vaglio di un giudizio civile di natura strettamente tecnica, devono essere contestati e non pagati.

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