Treno cancellato, cosa fare? Niente paura… seguici

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\"\"Se il tuo treno è stato cancellato (caso diverso rispetto al treno in ritardo) … ecco cosa fare e quali sono i tuoi diritti.

In caso di treno cancellato, puoi scegliere tra:

  • annullare il viaggio chiedere il rimborso del biglietto (può trattarsi di un rimborso totale o parziale  se relativo alla parte del viaggio non effettuata)
  • se il ritardo causato dal treno cancellato vanifica l’obiettivo del tuo viaggio, si ha diritto a un biglietto di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale oppure ad essere trasportato verso la destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a tua scelta) a condizioni di trasporto comparabili. Ciò comprende mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso

In ogni caso il consumatore ha il diritto l’assistenza sotto forma di pasti e bevande (commisurata ai tempi di attesa) se il ritardo è superiore a 1 ora e persino una sistemazione se fosse necessario pernottare.

  • Quando si ha diritto al risarcimento

Se si deve proseguire il viaggio, nonostante il treno sia stato cancellato, accettando un trasporto alternativo si potrebbe avere diritto a un risarcimento:

  • di importo pari al 25% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore)
  • di importo pari al 50% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 2 ore)

Attenzione: non si ha diritto a un risarcimento se il consumatore ha optato per il rimborso del biglietto, oppure se era stato informato del ritardo causato dalla cancellazione del treno prima dell’acquisto del biglietto.

  • La “circostanza eccezionale”

Nel trasporto ferroviario non esiste ancora il concetto di “circostanza eccezionale” previsto dal trasporto aereo, dove (in alcuni casi) i ritardi dovuti al maltempo potrebbero escludere risarcimenti o compensazioni. Il nuovo regolamento europeo 2021/781 entrerà in vigore a giugno 2023 prevedendo che “un’impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a \"\" corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l’esercizio sicuro del servizio”. 

Al momento, però, si applicano le vecchie regole, secondo le quali tutti i viaggiatori che subiscono disservizi seppur dovuti al maltempo e alle sue gravissime conseguenze, possono chiedere compensazioni.

*Se hai un problema  e non sai cosa fare o come fare,   dillo a Sicilia24h  scrivendo a : unioneconsumatoriagrigento@gmail.com

Manlio Cardella

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