Tar Palermo annulla interdittiva antimafia emessa nei confronti di una impresa operante negli appalti pubblici

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Nel 2018, il Ministero dell’Interno aveva emesso una informativa interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa operante nel settore della progettazione ed esecuzione di grandi opere edili ed appalti pubblici, ritenendo sussistente il rischio di un condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata derivante principalmente dal rapporto consortile intercorso nel periodo 2007-2013, per l’esecuzione di lavori nella città di Palermo, tra la medesima società ed altra società, i cui titolari, nel 2018, erano stati raggiunti da misure di prevenzione, così desumendone un’asserita persistente ed attuale cointeressenza economica tra la detta società e i soggetti controindicati.
Inoltre, a fondamento del provvedimento interdittivo, il Ministero menzionava anche la partecipazione della stessa impresa in un’altra società consortile nella quale avevano partecipato altre due società successivamente raggiunte da provvedimenti cautelari di natura patrimoniale.
L’impresa, dunque, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Rosario De Marco Capizzi, proponeva ricorso, innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo e degli atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e del Comune di Palermo, a mezzo dei quali erano stati disposti, rispettivamente, l’annotazione nel casellario informatico dell’avvenuta adozione dell’informativa interdittiva nei confronti dell’impresa ricorrente e la sospensione dei lavori affidati alla medesima società a seguito della comunicazione del suddetta informativa.
In particolare, gli avvocati Rubino, Alfieri e De Marco Capizzi sostenevano l’autonoma irrilevanza, ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia, di fatti risalenti nel tempo se non coordinati e posti in continuità con ulteriori e recenti fatti di analogo tenore che diano atto di un concreto ed attuale condizionamento mafioso.
I legali Rubino, Alfieri e De Marco Capizzi censuravano, quindi, l’illegittimità del provvedimento interdittivo, sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di adeguata motivazione, in ragione del fatto che le vicende giudiziarie che avevano colpito l’altra società non potevano assumere autonoma pregnanza in mancanza di alcun riferimento specifico alla posizione o a vicende relative alla società ricorrente, ritenuta, invece, tout court contigua alla criminalità organizzata esclusivamente in ragione del temporaneo rapporto consortile intercorso per la realizzazione di un’opera pubblica in epoca risalente quando nessun provvedimento restrittivo era stato adottato né alcuna indagine era in corso dei confronti dei titolari dell’impresa poi colpiti da misure preventive, i quali, di contro, avevano ricoperto nel tempo cariche istituzionali, a garanzia di ulteriore affidabilità per gli interlocutori esterni.
Inoltre, i difensori della società ricorrente rilevavano come, al tempo dell’aggiudicazione della gara, la stazione appaltante – alla quale spettava il controllo preventivo circa il possesso dei requisiti di moralità ed affidabilità di tutti i soggetti componenti la società consortile – non aveva rilevato nulla in ordine a precedenti penali o cause ostative alla partecipazione alla gara in capo alla società poi incisa da misure preventive.
Infine, anche con riferimento ai rapporti economici e partecipativi dell’impresa ricorrente in altra società consortile partecipata da due società poi raggiunte da provvedimenti cautelari di natura patrimoniale, la difesa di parte ricorrente ne ribadiva la strumentalità ai fini della partecipazione ad un’unica gara, risalente al lontano 2005, della quale l’A.T.I. costituita era risultata aggiudicataria quando ancora nessun provvedimento cautelare era stato adottato nei confronti dei soci delle società controindicate.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo, in piena adesione alle superiori difese formulate dagli avvocati Rubino, Alfieri e De Marco Capizzi, dopo aver accolto la richiesta cautelare dai medesimi presentata di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, confermata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i gravati provvedimenti.

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