Nessun dubbio anche per il TAR sulla illegittimità della somma pecuniaria per gli immobili realizzati nella Valle dei Templi in epoca antecedente il vincolo

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Nessun dubbio anche per il T.A.R. Sicilia Palermo sull’illegittimità dell’indennità pecuniaria ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 per gli immobili abusivi realizzati nella Valle dei Templi, nelle zone B, C e D del Decreto Gui-Mancini, in epoca antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla L. 431/1985 (c.d. Legge Galasso).

La questione aveva già trovato esaustivo riscontro nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 depositata in data 24 marzo 2022, nel cui giudizio si sono ritualmente costituiti gli Avvocati Doriana e Salvatore Palillo, con la quale è stato affermato che l’art. 167 del D. Lgs 42/2004 è applicabile soltanto in caso di intervento edilizio “su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso”.

Ed infatti, la norma presuppone che il vincolo paesaggistico sia stato apposto prima della realizzazione dell’opera e che il proprietario abbia agito in difformità ad esso, cosciente della presenza di precise prescrizioni paesaggistiche e consapevole di commettere un abuso.

È esclusa, invece, la corresponsione dell’indennità pecuniaria nella diversa ipotesi in cui al momento dell’ultimazione delle opere, il vincolo non fosse stato ancora apposto, eliminando dall’alveo della sanzionabilità tutti i manufatti ultimati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge Galasso n. 431/1985.

A seguito della suddetta pronuncia, l’Avvocatura dello Stato, costituitasi nelle molteplici controversie pendenti dinnanzi al C.G.A.R.S.,  aveva rinunciato espressamente alla prosecuzione dei giudizi, recependo in toto i principi enunciati dagli Ermellini.

Adesso anche il T.A.R. Sicilia Palermo, confermando il precedente indirizzo giurisprudenziale consolidatosi tra le aule di Palazzo Butera ed in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. S. E., patrocinato dagli Avvocati Doriana e Salvatore Palillo.

Una sentenza breve, emessa dal tribunale amministrativo regionale, a dimostrazione della conclamata ed indiscussa illegittimità dell’indennità pecuniaria ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 per immobili realizzati prima della L. 431/1985, in quanto comminata in palese contrasto alla L. R. n.17/1994, art. 5, co.3 che palesemente esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di vincoli apposti successivamente all’ultimazione dei lavori.

La vicenda, precisano gli avvocati Palillo, interessa anche tutti coloro che, pur avendo ricevuto il decreto sanzionatorio, non hanno provveduto ad impugnarlo per i quali gli avv.ti Doriana e Salvatore Palillo si attiveranno al fine di richiedere il riesame, la revoca e l’annullamento dei provvedimenti emessi palesemente contra legem.

Ulteriori azioni saranno promosse nei confronti dell’Amministrazione regionale e della Soprintendenza per la restituzione delle somme ingiustamente versate in esecuzione di un decreto sanzionatorio illegittimo.

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