Naro, il Tar dispone una nuova valutazione su di una informativa antimafia

Condividi

La P. s.r.l., di Naro, richiedeva di confermare la permanenza presso l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia la ben nota white list, tenuta dalla Prefettura di Agrigento.
Tuttavia, la Prefettura di Agrigento, nonostante i chiarimenti forniti dalla ditta narese, rendeva un provvedimento interdittivo nei confronti della stessa e negando, pertanto, l’iscrizione presso la white list.
Peraltro, ai primordi del 2023 la ditta risultava aggiudicataria di un appalto di rilevante importanza, tuttavia all’esito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante sull’apposita banca dati emergeva l’annotazione dell’interdittiva e per l’effetto veniva disposta la revoca dell’aggiudicazione, con un evidente ingente danno per la ditta.
L’amministratore della società, ritenendo gravemente lesivo per gli interessi della società il provvedimento interdittivo, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza al fine di impugnare innanzi al competente TAR il provvedimento reso dalla Prefettura di Agrigento.
In particolare, gli avvocati Rubino e Valenza, con ricorso depositato presso il TAR Sicilia sede di Palermo, censuravano, dandone prova documentale in giudizio, l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione del gravoso provvedimento interdittivo, dimostrando da un lato la piena regolarità dei lavori eseguiti nel porto di Riposto, dall’altro la assoluta estraneità della ditta rispetto ad ambienti controindicati.
Infatti, gli avvocati Rubino e Valenza hanno rilevato, già in sede cautelare, come il provvedimento interdittivo fosse basato su una misura coercitiva disposta dal Tribunale penale, nei confronti di alcuni precedenti titolari della ditta, ma successivamente revocata dallo stesso. Inoltre, è stato evidenziato come la vicenda giudiziaria, che ha coinvolto alcuni titolati della ditta e posta a fondamento del provvedimento interdittivo, nulla avesse a che fare con reati idonei ad evidenziare l’appartenenza o la contiguità ad ambienti mafiosi.
Peraltro, già in sede cautelare gli avvocati Rubino e Valenza evidenziavano come l’informativa interdittiva impugnata fosse ostativa all’esecuzione di attività soggette ad autorizzazione da parte di svariate amministrazioni pubbliche.
Il TAR Sicilia – Palermo, condividendo già in sede cautelare le argomentazioni difensive formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha accolto la domanda cautelare, ritenendola fondata sotto il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ed infatti, il TAR Palermo ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’emanazione dell’interdittiva antimafia, i pregiudizi di natura penale posti a fondamento del provvedimento prefettizio.

Notizie correlate

Leave a Comment