Nell’ambito di distinte procedure di esproprio, il Comune di Ravanusa ha occupato diversi terreni di proprietà dei signori B.C. ed A.C. (sono le iniziali dei nomi), di cui: alcuni per realizzare il completamento della rete fognante cittadina, altri per la costruzione della strada di collegamento tra le case popolari del rione Tintoria con Via Olimpica, nel territorio del medesimo Comune, poi altri ancora per il completamento e rifacimento del sistema di distribuzione idrico, ed altri, infine, per realizzare un collettore fognario a servizio degli insediamenti ivi esistenti.
Tali terreni, ancorchè effettivamente occupati dal Comune di Ravanusa, non sono stati oggetto di un formale provvedimento di espropriazione e/o di atto di cessione volontaria ritualmente stipulato.
Pertanto, nel settembre 2017, nel perdurare dell’illegittima occupazione dei propri terreni senza che venisse adottato alcun atto ablatorio a conclusione di tali procedure espropriative, i signori B.C. e A.C. invitavano il Comune di Ravanusa a voler provvedere all’acquisizione ex art. 42 bis t.u. espropri dei suddetti terreni ovvero alla restituzione degli stessi previa rimessione in pristino.
L’Amministrazione comunale, tuttavia, non riscontrava l’istanza presentata dai signori B.C. e A.C., i quali pertanto proponevano un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò,per chiedere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla loro istanza ed ordinare all’Amministrazione comunale di pronunciarsi con provvedimento espresso.
In particolare, gli Avvocati Rubino ed Airò rilevavano come la mancata definizione della procedura di esproprio impone alla pubblica amministrazione di riscontrare l’istanza del proprietario delle aree illegittimamente occupate adottando una determinazione espressa e, pertanto, decidendo se procedere all’acquisizione ex art. 42 bis t.u. espropri o alla restituzione delle stesse previa rimessione in pristino.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza in materia richiamata dalla difesa di parte ricorrente, ha accolto il ricorso proposto dai signori B.C. e A.C. ed ha ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso.
Per effetto di tale statuizione, il Comune di Ravanusa dovrà pertanto decidere, nel termine di 90 giorni, se restituire i terreni occupati previa rimessione in pristino ovvero acquisire ex art. 42bis t.u. espropri i terreni di proprietà dei ricorrenti. L’Amministrazione comunale dovrà inoltre provvedere al pagamento delle spese liquidate in giudizio.