Normative della circolare 19, ecco i nuovi chiarimenti. La domenica riaprono tabacchi, panifici, pasticcerie e mercati del contadino

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Pasticcerie, panifici, tabacchi e mercati del contadino potranno svolgere la loro attività anche le domeniche e i giorni festivi – Lo chiarisce la circolare n. 19 del DRPC Sicilia interpretando per omogeneità di contenuti l’art.10, comma 1 dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020 che escludeva dall’obbligo di chiusura al pubblico solamente “le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai”.

Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto – I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l’apertura al pubblico durante la domenica e giorni festivi degli esercizi commerciali che si trovano nelle località turistiche e in luoghi di culto. Fanno eccezione i supermercati e gli outlet per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura.

Scuole di danza, Parchi avventura e Parchi acquatici potranno rimanere aperti anche la domenica e i giorni festivi. Lo chiarisce la circolare n. 19 che considera tali attività assimilabili ad attività sportive riconducendo la loro disciplina a quella indicata dal DPCM del 17 maggio 2020 e alle prescrizioni delle circolari del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot. 19361 del 21 maggio 2020. Tutte le attività in oggetto dovranno, ovviamente, essere svolte nel rispetto delle prescrizioni necessarie al contenimento del COVID.

Teatri, cinema, sale concerto – Secondo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 l’attività di spettacolo riprenderà il 15 giugno con il limite massimo di 200 spettatori per singola sala per gli spettacoli che si svolgono in luoghi chiusi e 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto. A tal proposito la circolare n. 19 chiarisce che per quanto riguarda la Regione Siciliana il numero di 200 persone si riferisce esclusivamente agli spettatori, restando escluso tutto il personale funzionale all’attività di spettacolo (maschere, attori, musicisti, tecnici, operatori, etc…).

Esenzioni dalla quarantena obbligatoria – Tra le categorie dei soggetti esenti dall’obbligo della quarantena va assimilato anche il personale dei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato. Si ricorda al proposito che l’art.19 dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020 prevede che sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie …. gli“b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo”.

Uso della mascherina – Quanto all’uso della mascherina la circolare ribadisce che si tratta di “un dispositivo di protezione individuale e che il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo”. Pertanto, l’uso della mascherina (che copra naso e bocca) è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 – “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc..

E’ obbligatorio avere la mascherina sempre con sé ed immediatamente disponibile per indossarla ogni qualvolta non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti.

A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio.

Per quanto riguarda l’uso durante l’attività motoria si ricorda che l’ordinanza n.21 prevede che tale attività debba essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.

Arrivano alcuni chiarimenti delle disposizioni contenute nell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dello scorso 17 maggio. Le novità, contenute in una circolare firmata oggi dal capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, riguardano: uso della mascherina; pasticcerie, panifici e tabacchi; teatri; esercizi commerciali in luoghi turistici e di culto; scuole di danza, Parchi avventura e Parchi acquatici.

Avvocati dello Stato

L’art.19, co.1 lett.b) dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020 prevede che “sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie ? “b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo”. A dette categorie, e segnatamente a quella del personale dei ruoli della magistratura, va assimilata – quanto all’esonero dall’osservanza dell’obbligo di isolamento – quella del personale dei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali dello Stato.

Teatri

L’art.1, co.1 lett.m) del Dpcm del 17 maggio 2020 prevede che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Premesso quanto sopra, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla circostanza se nel numero delle 200 persone indicato dal Dpcm debbano essere ricompresi o meno anche gli operatori e i lavoratori delle suddette sale. Tenuto conto dell’imminente inizio della stagione estiva e della sostanziale residualità degli spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi, si chiarisce che nel territorio ella Regione Siciliana, con l’espressione “200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”, si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

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