Dal Cga semaforo verde ad una rivendita di tabacchi a Camastra

Condividi

Con due distinti provvedimenti del mese di maggio 2021 il Comune di Camastra e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato disponevano rispettivamente la sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale e della rivendita ordinaria di generi di monopolio in Camastra, con contestuale chiusura provvisoria della medesima rivendita esercitata dalla sig.ra C.C.

In particolare, i detti provvedimenti venivano adottati dalle amministrazioni in ragione del fatto che con decreto del 5 maggio 2021 il Tribunale di Palermo – Sezione I Penale – Misure di Prevenzione –, aveva ordinato nei confronti della sig.ra C.C. l’imposizione dei divieti di cui all’art.67, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia), ritenendo che la rivendita di tabacchi fosse riconducibile all’ex coniuge della sig.ra C.C., già condannato per i delitti di associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata e sottoposto altresì a misura di prevenzione.

Ne scaturiva un contenzioso nel corso del quale la sig.ra Cascia, difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza evidenziavano l’erronea applicazione da parte delle amministrazioni della normativa antimafia.

Più specificatamente gli avv.ti Rubino e Piazza rappresentavano che il presupposto per l’applicazione dei divieti e delle decadenze delle licenze e dalle autorizzazioni ex art.67 D. Lgs. 159/2011, nonché la sospensione dell’efficacia delle licenze e delle autorizzazioni ai sensi del comma 3 della medesima norma è la sussistenza di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione.

Gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che nel caso specifico il decreto reso Tribunale di Palermo – Sezione I Penale – Misure di Prevenzione è stato oggetto di impugnazione innanzi la Corte di Appello di Palermo e che tale giudizio è ancora pendente e, pertanto, il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione adottato nei confronti della sig.ra C.C., non avendo assunto il carattere di definitività previsto dall’art.67 del D. Lgs. 159/2011, non poteva validamente sostenere i provvedimenti adottati dal Comune di Camastra e dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia – Ufficio Monopoli Sez. distaccata di Agrigento.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, con ordinanza resa in data 20 dicembre 2021 ha affermato che le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 che operano di diritto sono costituite dai provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione e dalle condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per i delitti consumati o tentati ivi elencati e quindi, essendo pendente l’appello, l’art.67 non poteva essere posto a base degli atti impugnati, così come lamentato dalla sig.ra C.C..

Inoltre, Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto, come prospettato dagli avv.ti Rubino e Piazza, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, avuto riguardo alla circostanza che la rivendita di tabacchi costituisce l’attività lavorativa della sig.ra C.C. e, pertanto, ha accolto l’istanza cautelare proposta.

Pertanto, per effetto della suddetta ordinanza, la rivendita di tabacchi in Camastra potrà nuovamente essere esercitata e la sig.ra C.C. potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di illegittima chiusura dell’attività.

Notizie correlate

Leave a Comment