Nel 2016, l’impresa G.B, capogruppo aggiudicataria della gara d’appalto esperita nel maggio del 1991 dal Comune di Castrofilippo per i lavori di costruzione della strada comunale “Cuba”, si era rivolta al Tribunale di Agrigento per ottenere dall’Amministrazione Comunale il pagamento delle maggiori somme dovute per dei lavori suppletivi eseguiti dalla propria impresa durante l’esecuzione dell’appalto.
Durante la realizzazione delle opere, infatti, era stata riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nell’originario progetto con relativa variazione dei prezzi concordata, in un primo tempo, fra l’impresa appaltatrice e la direzione dei lavori, salvo poi esser sostituita da un nuovo atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi a seguito delle decurtazioni di prezzo attuate dal Genio Civile di Agrigento con il parere di competenza espresso sulla Perizia di Variante e Suppletiva; atto che veniva pertanto sottoscritto con riserva dall’impresa appaltatrice proprio con riguardo alla riduzione dei nuovi prezzi conseguente al citato parere del Genio Civile.
Nel 1993, i lavori venivano ultimati entro il termine utile contrattuale e, nel 2008, veniva eseguito il collaudo dei lavori sottoscritto, sempre con riserva, dall’impresa appaltatrice.
Alla luce di ciò, nel 2016, otto anni dopo il collaudo e ventiquattro dopo la conclusione dei lavori, la medesima impresa decideva di agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al pagamento dei nuovi prezzi in luogo di quelli ridotti oggetto della riserva, nonché l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Castrofilippo rispetto agli obblighi contrattualmente assunti ed a quelli imposti per legge, ivi incluso anche il ritardo nella collaudazione delle opere ed il ritardo nel pagamento della rata di saldo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castrofilippo chiamando in causa gli allora direttori dei lavori appaltati – Arch. Rosario Serravillo e Ing. Vincenzo Di Rosa – ritenuti responsabili della pretesa creditoria azionata dall’impresa G.B. per aver sottoscritto il primo verbale di concordamento dei nuovi prezzi poi decurtati in adempimento della rettifica apportata dal Genio Civile, e dai quali il Comune convenuto pretendeva, mediante chiamata di terzo in giudizio, di essere tenuto indenne in caso di positivo accoglimento delle richieste dell’impresa appaltatrice.
Comparivano pertanto in giudizio, l’Arch. Rosario Serravillo, difeso dall’Avv. Assunta Di Matteo e l’Ing. Vincenzo Di Rosa, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, eccependo tra l’altro la prescrizione, oltre che l’infondatezza, di ogni azione e/o pretesa riconducibile al proprio operato nell’espletamento dell’incarico adempiuto con la dovuta diligenza e nel pieno rispetto della normativa all’epoca vigente.
L’Avv. Rubino, precisava, inoltre, come lo stesso direttore dei lavori avesse abbandonato il proprio incarico di direttore dei lavori dall’ottobre 1992 per recesso irrevocabile, né successivamente avesse mai ricevuto alcuna contestazione da parte del Comune di Castrofilippo sul suo operato, né alcuna richiesta di risarcimento in merito all’incarico espletato per l’appalto in questione era mai allo stesso pervenuta né da parte dell’Amministrazione né da qualunque altro soggetto.
Il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Castrofilippo al pagamento delle somme richieste dall’impresa appaltatrice e, in accoglimento delle difese spiegate dai legali dell’Arch. Serravillo e dell’Ing. Di Rosa – gli Avv.ti Assunta Di Matteo e Girolamo Rubino – ha rigettato la “domanda di manleva” spiegata dal Comune nei confronti dei terzi chiamati, riconoscendo l’assenza di negligenza da parte della Direzione dei Lavori.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale di Agrigento ha inoltre condannato l’Amministrazione comunale al rimborso delle spese processuali anche in favore di questi ultimi.
Pertanto, in attesa della definizione del giudizio di appello instaurato dal Comune di Castrofilippo avverso la superiore sentenza resa dal Tribunale di Agrigento, l’Amministrazione Comunale dovrà comunque provvedere alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, atteso il rigetto della richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata – e quindi la piena esecutività della stessa – con riferimento al pagamento delle spese di lite in favore dell’Arch. Serravillo e dell’Ing. Di Rosa.