Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico Compiti e funzioni (vedi vademecum)

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Attraverso questa rubrica aiutiamo cittadini, utenti e consumatori a meglio  comprendere  gli strumenti  normativi  a cui  ricorrere  per la risoluzione delle problematiche derivanti da  rapporti contrattuali  in materia di servizi di pubblica utilità: luce, gas, acqua.

Con  Legge n. 481\1995 è stata  istituita  ARERA organismo   di  regolazione e  controllo nonché di  tutela dei  consumatori, nei settori  oggetto di regolazione dell’energia elettrica,  del gas naturale, dei  servizi idrici nonché del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

L’ azione di tale Autorità, è diretta ad assicurare:

·       fruibilità e diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale

·       adeguati livelli di qualità dei servizi

·       sistemi tariffari certi e trasparenti, basati su criteri predefiniti  

·       la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

 ARERA esercita tali funzioni, attraverso un’ opera di armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari  da un lato dei soggetti esercenti i servizi  di pubblica utilità e dall’altro con gli obiettivi generali di carattere sociale a tutela di  utenti e consumatori,  dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse.

Esponenziali sono le controversie tra fornitori e clienti!  Disorientati tra mercato libero e mercato tutelato, proprio  a causa   sia di  bollette errate con consumi fatturati  molto differenti rispetto a quelli effettivi,  come anche per la richiesta di  conguagli  non dovuti.

E’ proprio in questi casi che l’utente\consumatore finale ,  dopo avere inoltrato un reclamo dalla conseguente risposta insoddisfacente della  società gestore del servizio, prima di adire le vie legali per l’accesso alla giustizia ordinaria, può ricorrere gratuitamente al servizio di conciliazione di ARERA attraverso le associazioni riconosciute dal Codice del Consumo.

E’ importante ribadire altresì che tale  tentativo di conciliazione,   esperito  tra le parti via web o in call conference,   alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore  per risolvere bonariamente la controversia,  mentre  è  obbligatorio per luce e gas,  rimane ancora oggi invece facoltativo per il settore idrico.  

L’eventuale accordo che si raggiunge nel corso del procedimento avendo  titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi, può essere fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente,

Nella provincia di Agrigento, il rapporto tra   cittadini\utenti  ed il  gestore del servizio idrico integrato  AICA srl  Azienda Idrica Comuni Agrigentini, risulta essere alquanto conflittuale.

Per tale ragione, il cartello delle associazioni riconosciute da ARERA  composto da Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum, Cittadinanzattiva,  in occasione degli incontri iniziali con  la governance di AICA , aveva proposto l’attivazione di un ufficio di segreteria per la comune gestione dei reclami,  cosi’ da stemperare l’elevato crescente contenzioso, tutt’ora in atto. 

Di contro, detta società, ha istituito ai sensi dell’art. 48 dello Statuto  una fantomatica   Consulta degli Utenti,  la cui  condizione  necessaria per farne parte non fa  riferimento alcuno  all’art.137  del Codice del Consumo  D.Lgs. n.206/2005 del ss.mm.ii  che regolamenta  proprio  l’ elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

L‘unico requisito richiesto alle associazioni spurie ammesse, se così può definirsi  tale, è aver contribuito all’interno dell’ambito  a promuovere  la ri-pubblicizzazione del servizio idrico.

Ciò in evidente difformità agli  obbligatori requisiti che legge  prevede in capo alle associazioni di utenti e consumatori riconosciute: numero degli associati,  diffusione sul territorio di sportelli informa-utenti\consumatori,  numero reclami e conciliazioni eseguite.

Di contro sono state invitate Associazioni, Coordinamenti e Comitati,  il cui solo  titolo è quello di avere promosso all’interno dell’Ambito la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato, certificata dal “Forum siciliano  Movimenti per Acqua e Beni Comuni”,  articolazione regionale del “Forum Italiano Movimenti per  l’Acqua”.

Nulla a che vedere con il Codice del Consumo, con  reclami e conciliazioni tra gestori e associazioni di utenti riconosciute dal CNCU – Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.

ACQUA_LE-DOMANDE-DEI-CONSUMATORI

 

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