Aspirante poliziotto agrigentino immesso in servizio e risarcito

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Nel 2003, il Sig. P.L.A., originario di Agrigento, presentava apposita domanda per l’arruolamento quale Agente della Polizia di Stato, ma veniva escluso dal concorso per asserita inidoneità attitudinale.
Avverso tale provvedimento, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il Sig. P.L.A. proponeva un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo che veniva definito dal TAR-Lazio, il quale annullava l’illegittimo provvedimento del Ministero.
Frattanto l’aspirante poliziotto completava il periodo di servizio di leva prefissato nella Polizia di Stato, al termine del quale tuttavia l’Amministrazione respingeva nuovamente l’istanza di trattenimento in servizio permanente formulata dal Sig. P.L.A., nuovamente per presunta carenza dei requisiti attitudinali, sicchè, quest’ultimo veniva dichiarato cessato dal servizio a decorrere dal 2005.
Pertanto, il Sig. P.L.A., sempre assistito dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, proponeva un ulteriore ricorso innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di trattenimento in servizio.
Ancora una volta tale ricorso veniva accolto dal T.A.R., il quale, in accoglimento delle censure dei predetti legali, rilevava l’illegittimità del provvedimento impugnato annullandolo.
In esecuzione del suddetto giudicato, il Sig. P.L.A. veniva quindi finalmente ammesso a frequentare il corso di formazione per allevi agenti della Polizia di Stato, ed infine nominato, ora per allora, agente ausiliario di leva della Polizia di Stato dal 2004 al 2005 e, trattenuto in servizio a domanda per ulteriori 12 mesi, ai fini giuridici dal 2005 ed economici dal 2007.
Inoltre, con successivo provvedimento il Sig. P.L.A. veniva altresì nominato, al termine del periodo di prova, agente della Polizia di Stato, ai fini giuridici dal 2007 ed economici dal 2009.
Ebbene, a fronte di tali circostanze, il Sig. P.L.A., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, adiva nuovamente il Giudice Amministrativo per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dal danno ingiusto conseguente alla ritardata assunzione in servizio, nella misura delle retribuzioni non percepite nella qualità di agente ausiliario di leva per il periodo compreso dal 2005 al 2007 e delle differenze tra la retribuzione spettante come agente di Polizia di Stato e quella effettivamente percepite agente ausiliario di leva dal 2007 al 2009.
Detti difensori rilevavano che nell’ipotesi di ritardata assunzione derivante da un illegittimo comportamento dell’Amministrazione, si configurasse un danno patrimoniale ingiusto che deve essere riconosciuto, laddove venga provato, come nel caso di specie, il nesso di causalità sussistente tra la condotta tenuta dalla P.A. e il danno ingiusto patito dall’interessato.
Ebbene, il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 ottobre 2023, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia ha accolto l’appello proposto dal Sig. P.L.A. e per l’effetto, ha imposto al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 34, co. 4 c.p.a. di proporre, entro 60 giorni dalla notifica della pronuncia, il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento da danno ingiusto derivante da tardiva assunzione, che tenga conto di tutte le retribuzioni non percepite dal Sig. P.L.A., oltre, alla differenza tra le retribuzioni corrisposte quale agente ausiliario di leva e la retribuzione di agente di Polizia di Stato, cui avrebbe avuto diritto.
Ed inoltre, il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. P.L.A., il quale avrà diritto anche all’indennizzo previsto per l’irragionevole durata del giudizio ai sensi della Legge Pinto.

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