Tar obbliga assessorato regionale Sanità a pronunciarsi su accreditamento “Polimed” a Palma di Montechiaro

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Nel 2021, la società “MF Healthcare s.r.l.”, titolare del Centro Polidiagnostico di Radiologia e Medicina Interna, denominato “Polimed”, operante nel Distretto Sanitario di Licata e, nello specifico, nel Comune di Palma di Montechiaro, presentava un’apposita istanza all’Assessorato Regionale della Salute, volta ad ottenere l’accreditamento istituzionale con riferimento alla branca di Radiologia, la quale, tuttavia, veniva respinta dal predetto Assessorato.
Pertanto, avverso il diniego dell’Assessorato regionale, il Centro Polidiagnostico “Polimed”, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva ricorso, innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di accreditamento.
In particolare, durante il processo gli Avv.ti Rubino e Impiduglia rilevavano come, nel caso di specie, l’Assessorato della Salute, nel valutare l’istanza di accreditamento presentata dalla società ricorrente, non avesse esperito la necessaria istruttoria prevista ai sensi dell’art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/92 e, volta ad acquisire i dati relativi al fabbisogno del territorio interessato.
All’esito di tale giudizio, il TAR Palermo, accoglieva il suddetto ricorso e, per l’effetto, annullava l’impugnato provvedimento di diniego, oltre ad ordinare all’Assessorato regionale di effettuare una rinnovata valutazione dell’istanza di accreditamento presentata dal Centro “Polimed”.
A fronte del passaggio in giudicato della predetta pronuncia, la società MF Healthcare s.r.l., mediante apposito atto di invito, sollecitava l’Assessorato in questione a dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR- Palermo e, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a definire l’istanza di accreditamento.
Ciononostante, tale Assessorato rimaneva inerte e non adempiva al dictum del Tribunale Amministrativo Regionale.
Conseguentemente, il Centro “Polimed”, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, proponeva un ulteriore ricorso dinanzi al TAR-Palermo, onde ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi in ordine al precedente giudizio, oltre alla declaratoria di illegittimità sul silenzio serbatosi in merito all’atto di invito.
Nel corso del processo, la difesa del Centro “Polimed” evidenziava, in giudizio, come l’Assessorato regionale della Salute, per lungo tempo e in maniera ingiustificata, non aveva provveduto a dare esecuzione alla prefata statuizione del TAR-Palermo, ed al contempo, non aveva neanche adempiuto alla rinnovata valutazione dell’istanza di accreditamento, oltre a non aver emanato alcun provvedimento espresso in riscontro dell’atto invito.
Pertanto, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, mediante il proprio scritto difensivo, chiedevano all’adito Giudice, di ordinare all‘Assessorato regionale di ottemperare alla pronuncia del TAR-Palermo e di procedere alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, oltre a condannare la predetta P.A. al pagamento di una penalità di mora.
Ebbene, con sentenza del 2.10.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha dichiarato fondato il ricorso per ottemperanza e, conseguentemente, ha ritenuto assorbita l’azione avverso il silenzio, volta ad ottenere l’istanza di accreditamento.
Nel merito, inoltre, il TAR, ha evidenziato come l’ingresso di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, non può essere bloccato sine die, dalla mancanza del Piano del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali, soprattutto ove il termine, indicato dalla stessa P.A., per emanare il predetto provvedimento, risulti già spirato.
Pertanto, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso proposto dal Centro Polidiagnostico “Polimed”, il TAR ha ordinato all’Assessorato regionale della Salute, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della predetta pronuncia, di adottare ogni atto necessario a dare esecuzione alla sentenza del TAR- Palermo e, nell’ipotesi perdurante inerzia, verrà nominato un Commissario ad acta, al fine di dare esecuzione, entro i successivi 90 giorni, a quanto statuito in sentenza.
Infine, con la predetta pronuncia è stata accolta anche la richiesta di fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, oltre ad essere stato condannato l’Assessorato ragionale della Salute al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente.

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