LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che “applica altresì” la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. Disarmonico”, “lesivo del principio di eguaglianza”, La Corte Costituzionale non ha usato mezzi termini dichiarando incostituzionale la modifica operata dalla legge Fornero sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Le motivazioni della Consulta, Sentenza 59/2021 (ECLI:IT:COST:2021:59 : GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE le stesse che hanno guidato le lotte di SGB contro la legge Fornero e l’attacco all’articolo 18. Grazie a questa sentenza i lavoratori e le lavoratrici tornano ad avere un reale elemento di tutela contro i licenziamenti illegittimi, oggi ancora più necessaria a causa degli effetti che la pandemia.
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