Piano fabbisogno Comune Corleone, il Tar conferma la legittimità

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La vicenda attiene all’annosa questione della stabilizzazione, con fuoriuscita dal precariato, dei lavoratori LSU che oramai da decenni attanaglia gran parte dei Comuni siciliani.

Nella fattispecie, il Comune di Corleone, nel dicembre 2020, tenendo conto delle sopravvenute modifiche normative e dei limiti assunzionali ivi previsti anche con riguardo alla stabilizzazione di soggetti precari, aveva provveduto ad aggiornare il Programma di fuoriuscita dal bacino del precariato dei LSU e, in linea con lo stesso, era stato adottato il nuovo programma del fabbisogno del personale ( che faceva salvi i concorsi espletati nel 2020), escludendo di conseguenza dalla programmazione ogni riferimento alla stabilizzazione degli ASU.

Avverso tali atti, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R.S. Palermo, il sig. G.M.D., lavoratore A.s.u. presso il medesimo Comune, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, delle suddette delibere , in quanto illegittime giacché adottate in asserita violazione di una precedente sentenza che avrebbe fornito chiare linee di indirizzo al Comune resistente circa la dovuta stabilizzazione del ricorrente e dall’Ente ignorate con l’adozione degli atti impugnati.

Inoltre il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Corleone, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino,per resistere al ricorso proposto dal sig. G.M.D., rilevando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo stata l’azione proposta al fine di ottenere, tramite l’annullamento degli atti impugnati, il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione del ricorrente, e non già per lamentare vizi della procedura o degli atti di macro-organizzazione, con consequenziale appartenenza della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Nel merito, inoltre la difesa del Comune, ribadiva la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, non avendo, la precedente sentenza del TAR Palermo, sancito alcun diritto all’assunzione del ricorrente con obbligo dell’Amministrazione di procedere alla stabilizzazione in favore dello stesso, ma solamente la contraddittorietà dell’impugnato piano del fabbisogno rispetto al precedente programma di fuoriuscita dal precariato; mentre il Comune di Corleone aveva correttamente riesercitato i propri poteri nel pieno rispetto sia della predetta sentenza sia del quadro normativo vigente che impedisce, tutt’ora, di procedere alla stabilizzazione del ricorrente.

Il T.A.R. Palermo, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Girolamo Rubino, ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati avanzata dal ricorrente, non ritenendo sussistente il prospettato vizio di sviamento di potere e di violazione del precedente giudicato reso dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale ed affermando altresì la natura discrezionale delle deliberazioni impugnate, come tali insindacabili nel merito.

I Giudici Amministrativi, inoltre, con la medesima pronuncia hanno ribadito come, in ogni caso, la domanda sottesa all’accertamento del diritto alla stabilizzazione non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Per effetto della suddetta sentenza, dunque, il Comune di Corleone potrà regolarmente procedere all’adozione dei documenti contabili di previsione, rispetto ai quali il Piano impugnato risulta obbligatorio e propedeutico e ad immettere in servizio, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali imposti dalle disposizioni normative vigenti, i vincitori dei concorso già espletati.

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