Nuova ordinanza per contrastare la movida; niente alcool dopo le 21,30, solo all’interno dei locali che dovranno chiudere entro la mezzanotte

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Ecco la nuova ordinanza anti movida firmata dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, dopo aver sentito il Prefetto.

A TUTTI GLI ESERCENTI abilitati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, operanti all’interno di tutto il territorio comunale, a qualsiasi titolo:

  1. l’obbligo di chiusura dell’esercizio entro le ore 24:00;
  2. il divieto assoluto, tutti i giorni, dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati;
  3. il divieto assoluto, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di vendita e/o somministrazione di bevande di qualsiasi tipo e natura, in bottiglie o bicchieri di vetro, o in lattine e contenitori in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati;
  4. l’obbligo di vigilare, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dal DPCM 17.05.2020 e dall’OPRS 21/2020;
  5. l’obbligo di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell’Ordine, la necessità di intervento;
  6. l’obbligo di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dal DPCM 17.05.2020 e dall’OPRS 21/2020; A CHIUNQUE:
  7. il divieto assoluto dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche, in aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno, salvo che ciò avvenga presso esercenti abilitati alla vendita e/o alla somministrazione e che la consumazione abbia luogo all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati.

È dato mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine di fare rispettare la presente ordinanza la cui violazione sarà punita ai sensi dell’art. 650 del C.P.P. se il fatto non costituisce reato più grave;

È fatta riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica all’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali che regolano la gestione di attività, servizi, uffici, comunque denominati, già disciplinati nelle citate fonti.

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