Impianto carburanti non pregiudica la circolazione, accolto dal CGA l’istanza cautelare della GP srl

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La Società “G.P. s.r.l.”, avente sede a Palermo, nel 2011, acquistava l’impianto di distribuzione carburante sito in Palermo, in Piazza Mandorle, attivo,  senza alcuna interruzione, sin dal 1952.

Tale impianto, infatti, non era mai stato interessato da interventi che ne avessero modificato l’aspetto né, tantomeno, le competenti autorità avevano mai rilevato un’ubicazione tale da costituire intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Ebbene, a seguito della suddetta acquisizione, la “G.P. s.r.l.” al fine di regolarizzare formalmente la posizione dell’impianto – che, secondo il c.d. “Piano carburanti” del 1999, rientrava tra gli “impianti da trasferire”, ma che nei fatti non era mai stato oggetto di una procedura di trasferimento – presentava al SUAP del comune Palermo una domanda di riclassificazione dello stesso in “impianto in modifiche e limitazioni”, ai sensi dell’art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano carburanti.

In riscontro alla suddetta domanda, il Servizio di Pianificazione urbana del Comune di Palermo, nel marzo 2013, invitava la G.P. s.r.l. ad integrare la proposta di riclassificazione; adempimento che veniva integralmente ottemperato con il deposito di nuova perizia giurata in cui veniva asseverata la piena compatibilità dell’impianto alle norme di attuazione del c.d. “Piano Carburanti”.

Ciò malgrado, il SUAP del Comune di Palermo, appena un anno dopo, denegava la richiesta della G.P. s.r.l., intimando l’immediato sgombero dell’impianto e, nello stesso senso, il Servizio di Pianificazione urbana del Comune di Palermo, con nota n.927585/14, esprimeva parere negativo sulla detta riclassificazione, smentendo la propria precedente richiesta di integrazione documentale.

Pertanto, la GP s.r.l. proponeva ricorso davanti al Tar Palermo, evidenziando l’erroneità della classificazione in essere, osservando, altresì, che vi fosse la possibilità di mantenere l’impianto nell’attuale ubicazione, apportando soluzioni tecniche e progettuali.

Ciononostante, il T.a.r. Palermo, con sentenza n. 2565/19, rigettava il ricorso della G.P. s.r.l., ritenendo che la società non avesse maturato un legittimo affidamento meritevole di tutela.

Ed allora, la G.p. s.r.l., proponeva ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, chiedendo l’annullamento della sentenza n. 2565/19, previa sospensione dell’esecutività della stessa e, di conseguenza, dei provvedimenti di diniego alla riclassificazione.

In particolare, gli Avvocati Rubino e Alfieri, sostenevano l’erroneità della suddetta sentenza, in quanto: 1) il Giudice di primo grado, esorbitando dal proprio sindacato, aveva rivalutato autonomamente la questione ai sensi dell’art. 4 N.A. “Piano Carburanti”, sostituendosi all’Amministrazione (che fondava il diniego in applicazione dell’art. 7, N.A. “Piano Carburanti”) nell’individuazione delle motivazioni per il diniego alla riclassificazione; 2) la classificazione di cui al piano carburanti (“impianto da trasferire”) risultava erronea, in quanto qualsivoglia intralcio alla circolazione stradale era rimovibile mediante l’attuazione delle modifiche indicate dall’Amministrazione comunale e recepite dalla G.p. s.r.l. in sede progettuale.

Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, affermava che il trasferimento dell’impianto sarebbe dovuto avvenire entro sei mesi dall’adozione del “Piano Carburanti” del ‘99 e che solo in quella occasione la G.p. s.r.l. avrebbe potuto contestare la detta classificazione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Alfieri, con Ordinanza n. 488 del 22.06.2020, ha accolto l’istanza cautelare presentata con il ricorso in appello dalla G.P. s.r.l., sospendendo l’esecutività della sentenza del T.a.r. Palermo che aveva denegato la riclassificazione richiesta, e affermando che l’ubicazione del detto impianto di Piazza Mandorle, operativo dal 1952, non comporta alcun pregiudizio per la circolazione stradale.

Per effetto della suddetta pronuncia, l’impianto di distribuzione di carburante in questione potrà regolarmente rimanere operativo nella sua attuale e storica ubicazione.

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