Il TAR Palermo ha condannato l’ASP Palermo al risarcimento del danno patrimoniale dopo conferimento incarico Oss emergenza Covid

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 03388/2021 del 6.12.2021, ha accolto, ritenendolo fondato, il ricorso proposto dall’Avv. Vincenzo Caponnetto e dall’Avv. Michele Melfa, avverso le delibere dell’ASP Palermo e dell’ASP Agrigento che avevano rettificato la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di OSS per l’emergenza COVID riposizionando il loro assistito in fondo alla stessa graduatoria ed escludendolo dalla disposta proroga, sino al 30.06.2021, dei contratti di lavoro in scadenza al 31.12.2020

Accogliendo le tesi difensive degli Avvocati Vincenzo Caponnetto e Michele Melfa il TAR Palermo ha ribadito il principio  nell’ambito delle procedure comparative e di massa, laddove il candidato abbia allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990 è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione, così come avvenuto nel caso di specie ove non sono contestati il possesso, nel termine previsto nel bando, e la mancata allegazione, del titolo di studio, ma soltanto la sua materiale indicazione in una casella diversa dall’apposito spazio predisposto nel modulo della domanda telematica.

Era onere, invece, della P.A. in virtù dei principi di collaborazione, affidamento, buon andamento della P.A. e conservazione dell’efficacia dell’atto amministrativo tenere conto dell’effettivo possesso del titolo di studio da parte del ricorrente e non, invece, appellarsi ad una imprecisione meramente formale, scevra di alcuna reale ripercussione rispetto agli obiettivi della P.A. stessa, azzerando il punteggio del candidato, escludendolo di fatto dalla possibilità di ottenere l’incarico in concorso.

Il TAR Palermo ha quindi condannato l’ASP Palermo al risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni, accessori ad esse collegate ivi compresi i versamenti previdenziali, che sarebbero spettate al lavoratore senza l’illegittimo licenziamento, al risarcimento in forma specifica del danno curriculare causato obbligando la P.A. alla ricostruzione giuridica della carriera lavorativa del lavoratore, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

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