Il Tar commissaria l’Asp di Caltanissetta per negato un accesso agli atti nei confronti di uno studio radiologico

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Con precedente sentenza resa dal TAR Palermo lo scorso novembre 2020,  l’ASP di Caltanissetta era stata condannata ad esitare l’istanza di accesso presentata da uno Studio Radiologico di Niscemi, facente parte dell’elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate della provincia di Caltanissetta e contrattualizzato nel 2016.
Quest’ultimo, infatti, di fronte al silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria sulla propria istanza, si era rivolto ai Giudici Amministrativi, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, al fine di ottenere la visione ed il rilascio di copia degli atti dai quali potessero evincersi le modalità di utilizzo del c.d. fondo perequativo di cui all’art. 3 del D.A. n. 2087/2018 e art. 1 del D.A. n. 1199/2019.
Con la medesima pronuncia, l’Azienda Sanitaria era stata condannata, altresì, al pagamento delle spese processuali.
Decorsi, tuttavia, i termini assegnati dal Tribunale per ottemperare alla sentenza, l’Asp di Caltanissetta non esibiva ancora l’accesso alla documentazione richiesta, così costringendo lo Studio radiologico ad agire nuovamente in giudizio, sempre assistito dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza e, dunque, l’esibizione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della c.d. penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni giorno di ulteriore ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato.
Gli avv.ti Rubino ed Impiduglia, inoltre, chiedevano la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’ASP intimata.
Nelle more del giudizio, l’Asp consentiva solamente una parziale esibizione della documentazione richiesta, persistendo nella mancata ostensione della restante parte di atti.
Il T.A.R. Palermo, Sezione Prima, accogliendo integralmente le domande formulate dai legali Rubino ed Impiduglia, ha dichiarato l’obbligo dell’ASP di Caltanissetta di adottare, entro trenta giorni, ogni atto necessario per la corretta esecuzione della sentenza, esibendo l’intera documentazione richiesta con l’istanza di accesso.
Con la medesima pronuncia, il Collegio ha altresì accolto la richiesta dei difensori della struttura di Niscemi, nominando commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, incaricato di provvedere, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti necessari nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il T.A.R. ha, inoltre, condannato l’Asp al pagamento di una somma di denaro per giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Per effetto di tale sentenza, dunque, l’Asp di Caltanissetta dovrà esitare l’istanza di accesso entro il termine di trenta giorni, e rifondere le spese processuali del giudizio di ottemperanza liquidate in complessivi 2000 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato, in favore alla struttura ricorrente.

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