Il T.A.R. Palermo annulla il provvedimento di revoca del contributo concesso ad una società agricola nell’ambito dell’iniziativa “Pacchetto giovani”

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La società agricola A.A.G., con sede in Castronovo di Sicilia, presentava rituale domanda di finanziamento nell’ambito del bando regionale relativo alla misura 112 del “pacchetto Giovani del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013, ottenendo un contributo complessivo di oltre 350 mila euro.
Senonchè, decorsi diversi anni dall’ammissione al contributo e con i lavori finanziati ormai in procinto di essere ultimati, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura comunicava alla società beneficiaria l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione dell’aiuto, e ciò in ragione dell’informativa antimafia interdittiva resa dalla Prefettura di Palermo a carico della società per un presunto pericolo di infiltrazione mafiosa derivante da legami parentali di uno dei soci.
Frattanto veniva modificata la compagine sociale della società, con la estromissione del socio la cui presenza aveva determinato l’adozione della suddetta informativa antimafia, venendo meno cosi il presupposto per la revoca del contributo.
Nonostante ciò, nel 2015, veniva disposta la revoca, in via definitiva, del decreto di concessione del contributo con contestuale richiesta di rimborso delle somme erogate alla società beneficiaria; tale provvedimento pertanto veniva impugnato dalla società con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Successivamente, stante l’assenza di ogni elemento pregiudizievole a carico della società, veniva adottata dalla Prefettura di Palermo l’informativa antimafia “liberatoria”.
Di conseguenza il Dipartimento Regionale Agricoltura disponeva la revoca in autotutela del procedente provvedimento di revoca del contributo disponendo altresì il completamento del procedimento tecnico amministrativo di chiusura del progetto finanziato; l’efficacia di tale provvedimento, tuttavia veniva subordinato, al previo ritiro, da parte della Società Agricola, del ricorso straordinario al Presidente della Regione dalla stessa in precedenza proposto.
Ebbene la società procedeva a rinunciare al suddetto, ma a seguito di tale circostanza,  l’Amministrazione regionale,– piuttosto che definire la procedura,  inopinatamente annullava in autotutela il precedente provvedimento di revoca , facendo seguito ad un richiesta formulata in tal senso dall’AGEA–Organismo Pagatore della procedura, e senza nemmeno procedere alla prescritta comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
La società agricola, pertanto, decideva di agire nuovamente in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, al fine di ottenere l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione – del suddetto provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall’Amministrazione in assenza di ogni garanzia partecipativa e sulla base di contestazioni ritenute infondate.
I legali della società, avv.ti G. Rubino e C. Marino, deducevano come l’Amministrazione regionale avesse adottato il provvedimento di annullamento in autotutela omettendo di dare la necessaria comunicazione di avvio del procedimento e impedendo di fatto alla società di presentare le proprie difese, oltre a ledere il legittimo affidamento ingenerato nella stessa.
Inoltre, gli avv.ti Rubino e Marino deducevano la violazione del principio di affidamento considerato che la società era stata indotta dall’amministrazione regionale a rinunciare al ricorso straordinario, con ciò incidendo inopinatamente sulla tutela già azionata dalla società ricorrente, rinunciata su impulso della stessa P.A.
I Giudici del T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazioni formulate dagli avvocati Rubino e Marino, hanno accolto il ricorso per l’effetto annullando il provvedimento che aveva fatto rivivere gli effetti della revoca del contributo in danno della società ricorrente.
Per effetto della suddetta pronuncia, la società ricorrente non dovrà restituire le somme già concesse ed avrà diritto all’erogazione del saldo residuo relativo al finanziamento originariamente concesso.

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