Girgenti Acque, de profundis. Il commissario Venuti, molla, il Tribunale di Palermo, risponde

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Avv. Vittorio Vivianl
f57,202 ì Dalemno@pecfallimenti.it f58.2021palermo@pecfallimenti.it
Oggetto: Stato di impraticabilità della Gestione commissariale prefettizia del Servizio Idrico Integrato della Provìncia di Agrigento.
Con la presente lo scrivente commissario prefettizio incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Agrigento intende informare le Autorità in indirizzo delle gravissime criticità in cui si trova il Servizio pubblico essenziale, al fine di rimettere alle stesse Autorità le necessarie e urgentissime decisioni che potranno essere adottate al fine di scongiurare l’interruzione del Servizio stesso.
Non si ritiene di dovere effettuare in questa sede una disanima dei fatti verificatisi nell’ormai imprevedibilmente lungo periodo trascorso dalla data di inizio del Commissariamento voluto dai Prefetto di Agrigento in data 27/11/2018 a seguito di interdittiva antimafia del 16/11/2018 emanata nei confronti della Girgenti Acque SpA, società concessionaria del S.l.l. AG9.
Si intende limitare in estrema sintesi l’analisi allo stato di fatto in cui si trova oggi la Gestione commissariale del Servizio, evidenziando l’immediata criticità derivante dalla contemporaneità della Gestione prefettizia e della Gestione del Fallimento dichiarato dal Tribunale di Palermo il 10/6/2021 nei confronti della Girgenti Acque SpA e della controllata Hydortecne Srl. Senza entrare in alcun merito relativamente alla complessità e particolarità delle problematiche giuridiche connesse alla contemporaneità della due procedure in argomento, si intende solo fare presente quanto deriva alla Gestione voluta da S.E. il Prefetto di Agrigento e in atto affidata allo scrivente, in dipendenza delle determinazioni della Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo e relative alle modalità di conduzione contemporanea delle due gestioni. Il Tribunale di Palermo, infatti, dopo avere più volte confermato il principio che le due Gestioni debbano convivere nell’interesse, l’una dei cittadini destinatari del Servizio pubblico essenziale, l’altra dei creditori, ha emanato in data 1-2 luglio 2021 provvedimenti regolatori delle modalità di gestione che stabiliscono, opportunamente, chiare modalità di regolazione delle Gestioni. Con tali provvedimenti vengono definiti gli obblighi della Gestione commissariale prefettizia, da sempre ispirata dall’inderogabile obbligo di assicurare continuità al Servizio essenziale, nei confronti della Curatela fallimentare. Si allegano per immediata leggibilità le determinazioni collegiali datate 30/6/2021 e notificate via pec in data 02/7/2021 e il
GESTIONE COMMISSARIALE DEI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | A.T.I. AG9
I «uOIROENTI ACQUE
provvedimento del Giudice Delegato datato 01/7/2021 e notificato, stesso mezzo, in data 02/7/2021.
Si prende atto della chiarezza di tali pronunciamenti, che finalmente definiscono i limiti della gestione a cui si dovrà adeguare lo scrivente, da sempre obbligato dall’incarico ricevuto dal Prefetto a provvedere con ogni mezzo e con enormi difficoltà a tutte le attività obbligatorie finalizzate ad assicurare continuità e rispetto degli obblighi tipici di un servizio idrico integrato, e contemporaneamente a prevenire e scongiurare rischi incombenti di procurare danni alla salute pubblica, all’ambiente, all’ordine pubblico, e contestualmente assicurare un ambiente di lavoro sano, garantire la continuità dei posti di lavoro e proteggere l’enorme patrimonio dei Comuni affidato alla Gestione.
Le recentissime determinazioni del Tribunale di Palermo del 1-2 luglio, alle quali scrupolosamente lo scrivente si atterrà, presentano immediatamente profili di incompatibilità con la continuità del Servizio pubblico essenziale che in estrema sintesi si rappresentano di seguito e che sono stati affrontati anche di recente, in un incontro tra i Curatori Fallimentari e il commissario prefettizio del 23/6/2021, i cui contenuti sono riportati nell’allegato “Verbale di Accesso”.
Sul piano finanziario, un esame degli incassi effettuati dalla Gestione del S.l.l. nel periodo dal 16/3/2021 (data di dichiarazione di insolvenza delle Società oggi fallite) al 01/7/2021 evidenzia immediatamente l’impossibilità di dare continuità alla Gestione commissariale prefettizia in assenza di un adeguato flusso di cassa, come già dichiarato in precedenza dallo scrivente ai Curatori Fallimentari. D’altra parte, tale consapevolezza della Gestione prefettizia (fino al 15/5/2021 in capo a due Commissari) si è rilevata sin dall’inizio, evidenziandosi alla data del commissariamento un gravissimo debito della Società di circa 90 milioni di Euro, e manifestandosi una criticità strutturale dell’equilibrio economico- finanziario della Gestione pubblica, oggi confermata e in passato più volte rappresentata e motivata. Relativamente agli incassi effettuati dal 16/3/2021 ad oggi (e a quelli successivi), il Tribunale di Palermo ha chiarito che la quota relativa a documenti di addebito agli utenti (bollette/fatture) con data inferiore al 16/3/2021 va trasferita dalla Gestione commissariale alla Curatela Fallimentare. L’analisi di dette operazioni, accreditate automaticamente sui conti correnti postali e bancari della Gestione, porta alia seguente ripartizione, frutto di una elaborazione analitica su oltre 320.000 movimenti, effettuata in data 02/7/2021 :
GESTIONE COMMISSARIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | A.T.I. AG9
I au CINGENTI ACQUE
INCASSI EFFETTUATI DAL 16/3/2021 AL 01/7/2021
INCASSI RICONCILIATI BOLLETTE/FATTURE CON DATA PREC. AL 16/3/2021 BOLLETTE/FATTURE CON DATA SUCC. AL 16/3/2021 TOTALE
IMPORTI INCASSATI € 5.419.016/37 € 7.263.891,97 € 12.682.908,34
% SUL TOTALE RICONCILIATO 42/73% 57,27%
INCASSI NON RICONCILIABILi € 252.549,14
TOTALE INCASSI € 12.935.457,48
DI CUI INCASSI NON RICONCILIABILI 1,95%

A prescindere dalle somme non attribuibili a specifiche “partite” (incassi non riconciliabili pari ad € 252.549,14), la Gestione Commissariale dovrà quindi trasferire alla Curatela la somma di € 7.263.891.97.
E’ di tutta evidenza l’impossibilità della Gestione commissariale di potere dare continuità al Servizio, non potendo disporre di alcuna disponibilità finanziaria a seguito di tale trasferimento.
Infatti, oggi il saldo dei conti correnti postali/bancari, dopo i pagamenti effettuati in data 30/6/2021 per assicurare la continuità del Servizio (fornitori essenziali, dipendenti, erario, etc.) e autorizzati preventivamente dal Giudice Delegato con provvedimento del 10/6/2021, è pari a circa Euro 1.311.000.
A tale somma va sottratto l’importo di complessivi Euro 421.788.59 che il Giudice Delegato ha disposto al Banco Posta di trasferire alla Curatela con provvedimento del 1-2/7/2021, allegato alla presente, in considerazione di un vincolo posto in precedenza su tali somme (oggi non più presente), determinandosi un saldo effettivo di Euro 889.000 circa.
Si evidenzia immediatamente che non c’è adeguata capienza sui conti correnti bancari/postali, né ci potrà essere nei prossimi mesi.
Da una analisi della stratificazione degli incassi effettuati nel citato periodo di osservazione (16/3 – 01/7/2021) rispetto al mese di costituzione del credito, si evidenzia che una quota significativa dei pagamenti effettuati dagli utenti è riferita a debiti di mesi precedenti, e tale situazione, tipica di questa tipologia di servizio, porta fisiologicamente a procedure di rateizzazione e recupero crediti. L’analisi per numero di mesi di ritardo tra data documento di addebito e data pagamento porta al seguente prospetto riferito al periodo 16/3-117:
GESTIONE COMMISSARIALE rei SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.I. AG9
«a GIRQENYI ACQUE “*
ANALISI INCASSI NEL PERIODO DAL AL MESI
differenza tra data pagamento e data documento (mesi) 16/03/2021 01/07/2021 3/55

estrapolazione per 1
mese
mesi diff. intero periodo % media di 1 mese %
Dal prospetto precedente si può trarre una previsione – certamente approssimata – di quanto potrebbe avvenire nei prossimi mesi relativamente agli incassi, se la media mensile degli stessi non differisse rispetto al citato periodo di osservazione e non si modificasse significativamente il comportamento dell’utenza rispetto alla vetustà dei debiti pagati:
PREVISIONE DI INCASSI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021
% PRE 16/3 VS. % POST 16/3
luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
22,7% 18,3% 15,9% 13,3% 11,4% 10,1%
811.720 € 653.261 € 566.369 € 474.223 € 407.052 € 359.431 €
77,3% 81,7% 84,1% 86,7% 88,6% 89,9%
2.760.241 € 2.918.700 € 3.005.592 € 3.097.738 € 3.164.909 € 3.212.530 €
% PRE
% POST

 

LA RISPOSTA DEL TRIBUNALE DI PALERMO

 

IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Fallimentare
riunito in camera di consiglio con la partecipazione dei Magistrati: Dott. Giovanni D’Antoni Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato il seguente
nECRETo
Lette le note depositate in data 28/29.6.2021;

sentita la relazione del Giudice delegato, il quale ha riferito delle interlocuzio ni con i Curatori, con particolare riguardo all’incontro avuto in Tribunale, in data 17.ò.2021, aeche con il Commissario prefettizio;
considerato che con decreto n. 65/?O21 il Tribunale ha dichiarato il fallimento di Girgenti acque spa e di Hydortecne srl, rappresentando che il Commìssario prefettizio continuerà u gestire il S. L I., n el riopeRo Rttavia della disciplina concorsuale a tutela do.1 fondamentale requisito della “par condicio creditorum”;
rilevata, infatti, l’inapplicabilità dell’art. 65 comma 2 del D.lgs. 150/NO11 in tema di misure di prevenzione (come già argomentato nel decreto di falUmento) ai sensi del quale qLt arido la dichiarazione di fallttHCHfO Ò HttCCHfiTtrO off’oppficozione delle miYilre di prevenzione del controllo ovvero dell’amministrazìone giudiziaria, la m.isura di preverixione ceeBa S£ii beni compresi rief /offimento. £o cessazio ne e dichiarata dal tribttrtale con ordinonzn avuto riguardo alla specialità della disciplina delle misure di prevenzione, insuscettibile di applicazione analogica , nonché all’evidente differenza connessa al fatto che la

disposizione in parola si riferisce ai provvedimenti che ll’AU tOritù Giudizia^ia, mentre nella specie ci si trova in presenza di un com missariamento contrattuale disposto dal Prefetto ;
rilevato, invero, anche l’impredicabilità dell’esercizio provvisorio di CUi all’art. i od i.f., stante la permanenza della gestione commissariale prefettizia posta a tutela di un interesse pubblico, l’assenza di equilibrio finanziario fra le entrate e Ie uscite riscontrata dai Curatori – tale da determinare un pregiudizio per i creditori — e, con valenza assorbente, la riserva ammiriistratlVa di rango
costituzionale sancita dall’art. 118 comma 1 Cost., ai sensi del quale la funzione amministrativa è attrlbuita ai Comuni e puo essere esercitata — in applicazione del principio di su ssidiarietà verticale da Province, Città metropolitane, Regione
o dallo Stato, o in alternativa, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, dai privati mediante l’attivazione di procedure di evidenza pubblica (art. 118 comma 4 Cost.);
considerato, invero, a tal riguardo, che la gestione di un servizio pubblico essenziale volto alla tutela di interessi generali, di principi costituzionali e dell’ordine pubblico deve essere garantito dall’Autorità amministrativa;
rilevato che, nel caso di specie, il Servizio Idrico Integrato della provincia di Agrigento, gestito da un soggetto nominato dal Prefetto, va eseguito anche nel rispetto della disciplina concorsuale, a far data dalla pubblicazione della sentenza
dichiarativa di insolvenza (16.3.2021), come già precisato nella nota del 2.4.2021 da1l’a1lora Commissario gii:diziale e nel provvedimento emesso da questo Tribunale in data 24 4.2021, dovendosi ribadire come non siano previste deroghe
all’applicazione della disciplina concorsuale nell’ipotesi di fallimenti di società che
gestiscono un servizio pubblico essenziale;
rilevato, invero, che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso la fallibilità e la conseguenziale applicabilità della disciplina concorsuale alle società costituite nelle forme previste dal libro V del codice civile
(anche se composte da capitale pubblico) che gestiscono un servizio pubblico
essenziale (Cass. n.22209/2013; Cass. sent. 3196/2017);
rilevato, inoltre, che il Legislatore, emanando il T.U. in materia di società a partecipazione pobblica (D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017), ha

sancito clefinitivam ente, all’art. 14, let Sottoposizione anche delle società a partecipazione pu bblica — chc gestiscono un servizio di interesse generale – alle disposizioni sul fallimento, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria;
rilevato, invero, che la predetta disposizione prevede la possibilità di interventi economici straordinari (da parte del Consiglio dei Ministri e sentita la Corte dei Conti) al one di sofropunrdnre la continuità neiia prestazione di servizio di pubblico interesse, a fronte di gravi perico/t per la sicurezza po bblica, l’ordine pub blico e la sonltÒ;
rilevato, dunque, che, alla luce della predetta disciplina, emerge la volontà del Legislatore di non derogare in nessuna ipotesi alla disciplina concorsuale (nemmeno nell’ipotesi di società con capitale pubblico) e alla par condicio creditore m, semmai consentendo un intervento economico esterno da parte de1l’Autorità amministrativa;
considerato che, nel caso di specie, a dispetto di quanto sembrava emergere nel corso della fase successiva alla dichiarazione d’inso1venza, i Curatori hanno appurato che le entrate correnti non sono superiori alle uscite e, pertanto, non vi è l’equilibrio finanziario e la gestione si trova in óe cit;
preso atto, secondo qu anto emerso in occasione della riunione tenutasi in Tribunale il 17.6.2O21, che le Amministrazioni intervenute hanno rappresentato come urgente e ormai imminente la costituzione del Consorzio, prevista entro il 30.6.2021, dovendosi per l’effetto ritenere che i Comuni interessati dalla gestione del servizio idrico integrato siano ormai prOnti ad acquisire la gestione de1 servizio, anche considerata la nomina di un Commissario ad octo funzionale a velocizzare la procedura;
rilevato, tuttavia, che – medio tempore — è essenziale la realizzazione dell’invocata contabilità separata, già richiesta dal Tribunale nel provvedimento collegiale del 24.4.2021, e che non risulta ancora attuata;
considerato, invero, che i Curatori hanno appurato che la gestione commissariale continua ad incassare somme derivanti da crediti maturati in data anteriore alla dichiarazione di insolvenza, disattendendo la disciplina concorsuale e il provvedimento collegiale del 24.4.2021 che aveva già chiarito la doverosità es

/eye di uno spartiacque contabile tra le posizioni rime c post dichiarazione di
insolvenza;
considerato che in ordine agli incassi delle somme relative a crediti sorti in data anteriore alla dichiarazione di insolvenza, potrebbe ipotizzarsi per il futuro l’autorizzazione di un mandato generale all’incasso (considerato che allo stato la gestione commissariale riscuote i predetti crediti in assenza di titolo), con la corresponsione di una provvigione in forma fissa, variabile o mista, da modulare nei termini che verranno proposti dai curatori fallimentari;
considerato, infatti, che — come piu volte ribadito — la gestione commissariale non può incassare somme relative a crediti maturati in data anteriore alla dichiarazione d’inso1venza, trattandosi di provvista di pertinenza della massa dei creditori, ed è pertanto tenuta alla loro restituzione in favore della Curatela fallimentare;
ritenuto, pertanto, necessario che la gestione commissariale proceda all’immediata ricostruzione della contabilità separata di propria pertinenza dall’inizio della propria gestlone, da realizzarsi entro 10 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, cori l’indicazione dettagliata:
– di tutte le somme incassate, per Girgenti acque spa dal 27.11.2O18 alla data di dichiarazione d’inso1veriza e per Hydortecne srl dai 12.4.NO 19 alla data di dichiarazione d’iriso1venza, con separata indicazione di quelle riferite ai crediti maturati in epoca precedente all’ interdittiva;
– di tutte le somme incassate dalla data di dichiarazione di insolvenza, con separata indicazione di quelle riferite ai crediti maturati in epoca precedente alla predetta dichiarazione;
– dei pagamenti effettuati, per Girgenti acque spa dal 27.11.2018 alla data di dichiarazione d’insolvenza e per Hydortecne srl dal 12.4.2019, con separata indicazione di quelli afferenti ai debiti sorti in epoca precedente a11’interdittiva;
dei pagamenti effettuati dalla data di dichiarazione di insolvenza, con separata indicazione di quelli afferenti ai debiti sorti in epoca precedente alla predetta dichiarazione;

ritcnri to clic lii tentl tri della contrib ilitiu scpa rata degli incassi c dci p-agamcnti dovr di proseguire fino til trasferimento al Consorzio della gestione dcl SII, ribadendo il divieto per la gestione commissariale di pagare debiti anteriori alla dichiarazione d’insolvenza e la necessità di stornare a favore della Curatela crediti incassati e maturati in data anteriore alla dichiarazione d’insolvenza;
considerato che il Commi ssario prefettizio è ex feye tenuto ad astenersi da ogni pagamento che possa ledere la par con dicio creditorum tra i quali può menzionarsi, a titolo esemplificativo, il contributo versato all’ATI ammontante dal gennaio 2021 ad oggi ad euro 26 5.000,00, attesa la risoluzione della convenzione ed il de cit in cui si trova la gestione commissariale – pagamenti che, se eseguiti, potrebbero anche essere forieri di responsabilità nei confronti della massa dei creditori;
ritenuto necessario che i creditori della gestione commissariale siano informati della separazione contabile esistente, spettando perciò al Commissario di comunicare, entro 10 giorni, via pec, ai creditori della gestione commissariale che dalla data di dichiarazione d’inso1venza vi è una completa autonomia contabile, e pertanto tutte le comunicazioni effettuate dalla gestione commissariale prefettizia riporteranno l’intestazione “patrimonio destinato della gestione commissariaJe del SII ATI AG9”;
considerato che già in occasione della riunione tenutasi presso il Tribunale i Curatori hanno rappresentato alla gestione commissariale prefettizia l’urgenza di aprire una separata posizione amministrativa contributiva e fiscale con una nuova propria p.iva/Cf intestata alla gestione commissariale a cui agganciare la posizione previdenziale INPS, già aperta dal Commissario prefettizio;
rilevato, invero, che – come già piu volte in precedenza rilevato – ancorchè il soggetto giuridico sia unico, la gestione contabile è separata, sicché l’ufficio fallimentare non può intestarsi l’attività svolta dalla gestione commissariale e di conseguenza non può procedere a presentare le dichiarazioni IVA e contributive di attività non gestite dalla Curatela;
rilevato che siffatta separazione rende anche superflua l’autorizzazione del Giudice delegato sui pagamenti della gestione del SII.

rilevato, inoltre, che l’autonomia amministrativa contributiva e fiscale ‹i necessaria per consentire il passaggio dei lavoratori in capo alla gestione commissariale, tenuto conto della massima urgenza nella regolarizzazione della posizione dei circa 300 lavoratori, i quali allo stato, ai sensi dell’art. 72 1.f. risultano sospesi per legge, continuando invece di fatto a svolgere le stesse mansioni che svolgevano prima della dichiarazione di fallimento;
rilevato, dunque, che la separazione della posizione amministrativa contributiva e fiscale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, rappresentandO al CommlSSario prefettizio la massima urgenza nel definire la posizione dei lavoratori per i quali un mancato passaggio alla gestione commissariale determinerebbe l’attivazione della procedura di licenziamento collettivo;
rilevato, invero, che la Curatela non può subentrare nei contratti di lavoro stipulati tra le società fallite ed i dipendenti, gestiti dal Commissario prefettizio, sicché la Curatela deve comunicare al1’Istituto di previdenza il mancato subentro del Fallimento nei rapporti di lavoro attualmente in essere, realizzando ogni attività necessaria per consentire ed agevolare il trasferimento dei lavoratori alla Gestione commissariale e/o al soggetto individuato dalla stessa per la prosecuzione della gestione del ramo aziendale oggetto de11’interdittiva antimafia;
considerato che appare, altresi, opportuno che i Curatori si astengano da1l’intrapreridere le procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti, in attesa delle decisioni che saranno sul punto assunte dalla gestione commissariale;
condivisa la scelta dei Curatori di non apporre i sigilli, attesa la necessità di consentire la prosecuzione del servizio idrico integrato fino al passaggio della gestione al Consorzio in corso di costituzione;
rilevato che, atteso il poco tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento, il
Comitato dei Creditori non si è ancora potuto costituire;

– ratifica quanto operato dai Curatori in ordine alla mancata apposizione dei sigilli ai sensi dell’art. 84 L.F., e dispensa i Curatori da tale futura attività, e ciò fino allo svolgimento del servizio pubblico in corso;

— autorizza la Curatela a non subentrare nei contratti di lavoro stipulati tra le società fallite ed i dipendenti;
— autorizza la Curatela a comunicare a11’Istituto di previdenza il mancato subentro del Fallimento nei rapporti di lavoro attualmente in essere;
– autorizza la Curatela a porre in essere ogni attività necessaria per consentire ed agevolare il trasferimento dei lavoratori alla Gestione commissariale e/o al soggetto individuato per la prosecuzione della gestione del ramo aziendale oggetto dell’interdittiva antimafia;
– autorizza la Curatela ad astenersi, allo stato, dal1’intraprendere le procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti, in attesa delle decisioni che saranno sul punto assunte dalla gestione commissariale;
– invita il Commissario prefettizio a porre in essere entro 15 giorni presso l’Agenzia delle Entrate e gli altri uffici preposti tutte le attività necessarie per determinare una separazione amministrativa, fiscale e contributiva funzionale a11a prosecuzione della gestione del SII, in particolare procedendo ad aprire una nuova p. IVA/CF a cui agganciare 1a posizione INPS già intestata alla gestione commissariale;
– invita il Commissario prefettizio a comunicare via pec, entro 10 giorni, a tutti creditori della gestione del SII, la separazione contabile dalla procedura concorsuale, a far data dal 16.3.2021, iritestando tutte le proprie comunicazioni con la dicitura “patrimonio destinato della gestione commissariale del SII ATI AG9”;
– invita il Commissario prefettizio a procedere alla ricostruzione della
contabilità separata della propria gestione, da realizzarsi entro 10 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, con l’indicazione dettagliata:
a) di tutte le somme incassate, per Girgenti acque spa della data del
27.11. 2018 alla data di dichiarazione d’insolvenza e per Hydortecne srl dal 12.4.2019 alla data di dichiarazione d’inso1venza, con separata indicazione di quelle riferite ai crediti maturati in epoca precedente all’ interdittiva;
b) di tutte le somme incassate dalla data di dichiarazione di insolvenza, con separata indicazione di quelle riferite ai crediti maturati in epoca precedente alla predetta dichiarazione;

c) dei pagi4 m en ti effettui ‹i t i, po:r Ci irpcn t i xc:tJ rl c e Ja; i tlu1 27. 1 l .20 l S e lla clata di clichiarazione cl’in solvcnza c per Hyclortccnc srl elat 12.4.2019 alla clata cfr clichiarazionc d’insolvcnza, con separata indicazione di quelli afferenti ai debiti sorti in epoca precedente all’interdittiva;
d) dei pagamenti effettuati dalla data di dichiarazione di insolvenza, con separata indicazione di quelli afferenti ai debiti sorti in epoca precedente alla predetta dichiarazione;
informa il Commissario prefettizio, all’esito della ricostruzione della contabilità separata nei termini sopra indicati, circa l’obbligo di restituire in favore della Curatela l’importo dei crediti incassati successivamente alla data di insolvenza ed il cui fatto genetico sia anteriore alla predetta dichiarazione;
invita il Commissario prefettizio a proseguire con la contabilizzazione separata, nei termini esposti in parte motiva, fino al passaggio della gestione del CII al Consorzio costituendo, e per l’effetto:
a) proceda a formalizzare con la Curatela un mandato di pagamento all’incasso per le somme di crediti anteriori alla dichiarazione di insolvenza, o in alternativa proceda a stornare direttamente a favore della Curatela le predette somme;
bj si astenga dal pagare debiti sorti in epoca precedente alla predetta dichiarazione;
c) si astenga dal pagare somme che possano ledere la par condicio
creditore m perché prive di un valido titolo;

Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento ai Curatori, i quali cureranno la comunicazione del presente provvedimento alla gestione commissariale prefettizia del SII ATI Ag9.
Dispone a cura della cancelleria la trasmissione della relazione informativa e del presente provvedimento al PM in sede e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.
Palermo, 30 giugno 2021.

Il Giudice Delegato VittoÙa W bino

Il Presidente Giorn nni D’Anton?

 

 

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