L’Avvocato A.A, sono le iniziali del nome, già Direttore dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, era stata nominata Assessore presso il Commissariato per gli Usi Civici della Sicilia, nella qualità di Direttore Regionale, ed aveva ricevuto i compensi previsti per l’attività prestata sino al momento delle dimissioni; ma l’Amministrazione Regionale aveva richiesto la restituzione di parte delle somme erogate sul presupposto della non spettanza di parte dei compensi per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti asseritamente rientrino nell’attività ordinaria ed istituzionale. Il Direttore Regionale, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, aveva proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma corrisposta alla ricorrente a titolo di indennità per la carica di Assessore presso il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia, nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento di ulteriori compensi spettanti e mai corrisposti. In particolare l’avvocato Rubino ha sostenuto che laddove il dipendente dell’Amministrazione Regionale partecipi ad organismi collegiali i cui compiti non rientrino nell’attività istituzionale non appare legittima l’esclusione dei compensi; risultando pertanto acclarato che la nomina della ricorrente quale Assessore presso il Commissariato per gli Usi Civici della Sicilia non rientrasse nei compiti istituzionali svolti nella qualifica di dirigente regionale, Il TAR dichiarava l’illegittimità della richiesta di restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità per la carica di assessore , e riconosceva l’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento degli ulteriori compensi spettanti e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Poichè l’Amministrazione Regionale non provvedeva alla corresponsione delle somme dovute, il Direttore Regionale proponeva un nuovo ricorso davanti al TAR Sicilia, sempre con il patrocinio dell’ Avvocato Girolamo Rubino, per l’ottemperanza del giudicato; in particolare l’Avvocato Rubino ha sottolineato di avere infruttuosamente diffidato l’Amministrazione Regionale al pagamento delle somme dovute e che era si era formato il giudicato sulla spettanza delle somme. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, ritenendo fondate le censure formulate dall’Avvocato Rubino, ha accolto anche il nuovo ricorso condannando l’Amministrazione Regionale a corrispondere gli importi dovuti, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, con previsione di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Pertanto laddove il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia non erogherà i compensi dovuti agli eredi dell’ex Direttore Regionale, deceduto nella more del giudizio, interverrà in via sostitutiva il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, nominato commissario ad acta dal Tar Sicilia.
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