Casteltermini, “nullo il decreto ingiuntivo per i compensi del servizio rimozione rifiuti”

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Nel gennaio 2019, su istanza della Società ICOS SRL, il Tribunale di Agrigento ingiungeva al Comune di Casteltermini il pagamento di oltre € 90.000,00, più spese, per asserite fatture non pagate, relative ai compensi per l’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti.
Avverso il detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Comune di Casteltermini, assistito dall’Avvocato Girolamo Rubino, il quale deduceva una serie di eccezioni di rito e di merito, opponendosi alla richiesta avversaria di declaratoria della provvisoria esecutività del decreto monitorio.
In particolare, l’Avv. Rubino eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione, dovendo proporsi la controversia dinanzi al TAR e non dinanzi al Giudice civile, nonché il difetto di legittimazione attiva, in quanto l’azione avrebbe dovuto essere proposta dall’ATI e non dalle singole imprese che la compongono.
L’Avv. Rubino eccepiva poi che in ogni caso una parte dei compensi era già stata corrisposta, e che pertanto le somme richieste della ICOS srl avrebbero dovuto essere decurtate degli importi già corrisposti.
Infine, ed è questo il vero tema del contendere, il Comune, difeso dall’Avv. Rubino, eccepiva il fatto che il servizio era stato svolto in maniera del tutto carente, e che pertanto l’impresa era inadempiente rispetto agli standard del servizio definiti nel disciplinare di gara.
Il Giudice sollevava dubbi sulla competenza del Tribunale di Agrigento in favore della competenza del Tribunale di Palermo, sezione Specializzata delle Imprese, in ragione della materia trattata (appalti).
Sulle deduzioni scritte dalle parti e la trattazione del procedimento in forma scritta in ragione del blocco delle udienze per l’emergenza Covid19, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza del 16.06.2020, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Palermo, sezione Specializzata delle Imprese, e per l’effetto dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto che conseguentemente revocava, fissando il termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza per la eventuale riassunzione del giudizio, compensando le spese di lite.
Sicchè, per effetto della sentenza del Tribunale di Agrigento, il decreto ingiuntivo emesso contro il Comune di Casteltermini è stato dichiarato nullo e pertanto revocato.

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