Caso avv. Picone Barbieri, La Corte di Cassazione annulla anche la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rimette gli atti alla Corte di Appello civile con condanna delle parti civili al pagamento di € 3.000,00

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Nuovo colpo di scena nella tormentata vicenda processuale che ha visto l’Avv. Francesca Picone, sottoposta a processo per il reato di estorsione in danni di due diversi clienti, ai quali avrebbe chiesto, secondo l’accusa, più di quanto le sarebbe spettato a titolo di onorario per l’assistenza prestata in due diversi gradi ai fini dell’ottenimento del diritto all’accompagnamento più volte negato dall’INPS.

Condannata in primo grado, dal GUP Dott. Alfonso Malato, per estorsione, la Corte di Appello di Palermo, Sezione IV, Presidente Vittorio Anania, cui si erano rivolti i difensori delle due imputate, assistite, la prima dagli Avv. Angelo Farruggia e Valerio Spigarelli del Foro di Roma, e la seconda dagli Avv. Fabrizio Siracusano e Annalisa Russello, aveva riformato la sentenza di primo grado e, derubricato il reato dal delitto di estorsione a quello meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dichiarata la prescrizione del reato.

La sentenza di appello, era stata impugnata con ricorso per cassazione, non solo dal Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, Dott. Giuseppe Fici, e dalle parti civili, Barbiere Giuseppina Cinzia assistita dall’Avv. Arnaldo Faro, Arcuri Carmela dall’Avv. Salvatore Pennica, e gli eredi Schembri dall’Avv. Gisella Spataro, al fine di ottenere la riforma della sentenza di appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Anche dai difensori delle imputate avevano spiegato ricorso per cassazione al fine di ottenere, sostenendo l’insussistenza di qualsivoglia reato, l’annullamento della sentenza di appello, nella parte in cui si affermava la sussistenza del più blando reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, seppure già dichiarato prescritto.

Al termine dell’udienza pubblica tenutasi l’otto novembre innanzi alla Seconda Sezione, la Corte di Cassazione ha accolto il solo ricorso dei difensori delle imputate; ha rigettato il ricorso della Procura Generale della Corte di Appello e dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle parti civili costituite, per questo condannate al pagamento della pena dell’ammenda nella misura di € 3.000,00, ciascuna, e ha rimesso gli atti, per nuovo giudizio, innanzi alla Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, la quale, ormai esclusa qualsivoglia ipotesi di estorsione, dovrà valutare se, ai fini civilistici, sussista o meno il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed eventualmente se c’è stato danno.

Alla soddisfazione professionale che esprimo a nome dell’intero Collegio difensivo, composto dagli Avv. Valerio Spigarelli, Fabrizio Siracusano e Annalisa Russello, si accompagna l’amarezza per il martirio mediatico cui è stata sottoposta la Collega Avv. Francesca Picone, attraverso ben tre servizi televisivi mandati in onda dalle “Iene di Italia Uno” e poi censurati dalla giustizia civile. A fronte della pubblica condanna mediatica che ha accompagnato, e io ritengo, in parte turbato, il sereno svolgimento del processo, abbiamo dovuto attendere sette lunghi anni, affinché le ragioni della nostra assistita, condannata in primo grado per avere chiesto il pagamento dei compensi per l’opera professionale svolta, trovassero riconoscimento in sede giudiziale.

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