Annullata dal Tar sanzione paesaggistica

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Nuovo “stop” dal TAR Sicilia Palermo alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento alla ormai nota vicenda legata alla sanzione amministrativa per la violazione del vincolo paesaggistico applicata dal competente Dipartimento regionale a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo ad Agrigento.

Dopo le numerose sentenze dei giudici amministrativi che hanno ritenuto la illegittimità del provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per il presunto danno arrecato al paesaggio – il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati senza titolo alla fine degli anni ‘70, inizi anni ’80 – ora il TAR Sicilia ha accolto le tesi difensive degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto sui nuovi provvedimenti di “rettifica” del nulla-osta in sanatoria emessi dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento.

Tali atti, infatti, erano stati emessi al fine di reintrodurre la sanzione paesaggistica – già annullata dai giudici amministrativi che avevano ribadito il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto solo con la legge 431/1985 c.d. Legge “Galasso” – sotto un’altra veste, ritenendo che gli immobili sono sanzionabili poiché ricadenti all’interno del perimetro vincolistico di cui al D.P.R.S. del 06/08/1966.

Una tesi che è stata contestata dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto che, al di là della effettiva vigenza della norma richiamata, hanno dimostrato che gli immobili non rientrano all’interno di alcun vincolo e per cui nessuna sanzione è dovuta, eccependo peraltro la natura giuridica di un atto “rettificato” che viola, in particolare, gli artt. 7, 8 e 21-nonies della L. 241/90, atteso che la nota impugnata risulta essere a tutti gli effetti un provvedimento autoritativo di autotutela, e non di mera rettifica.

Le tesi difensive sono state accolte dal TAR Palermo che, con sentenza breve, ha annullato i provvedimenti impugnati, statuendo ancora una volta che nessuna sanzione è dovuta per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della c.d. Legge Galasso del 1985.

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