TAR-PALERMO: rigetta l’istanza cautelare e dichiara legittimo il calendario venatorio per la stagione di caccia anno 2023-2024 approvato dalla Regione Sicilia

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L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, con l’emanazione del D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023, ha provveduto ad approvare e a regolamentare il calendario venatorio per la stagione venatoria corrente-anno 2023/2024.

Tuttavia, detto Decreto è stato impugnato dalle Associazioni Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia, le quali, asserendo la presunta violazione del parere reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nonché la violazione di alcune prescrizioni normative di settore, hanno instaurato un contenzioso innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti del calendario venatorio.

In particolare, le Associazioni ricorrenti hanno contestato sia l’apertura anticipata del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, sia le date di chiusura della caccia con riguardo al prelievo venatorio di altre specie, soprattutto in ragione degli incendi che hanno interessato nel luglio del 2023 la Regione Sicilia e che a detta delle predette Associazioni avrebbero inciso sulla fauna selvatica.

Ebbene, al fine di resistere a tale azione sono intervenute in giudizio le associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia e la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.

In particolare, l’UN.A.VE.S, ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali hanno rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute delle parti ricorrenti, in quanto il calendario venatorio 2023-2024 ha previsto alla lettera d) dell’art. 16 – aree di divieto di caccia, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi ed evidenziando come il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto giustificare in alcun modo la rivisitazione del calendario venatorio.

Ebbene, condividendo le argomentazioni difensive delle parti resistenti, con ordinanza del 19 ottobre 2023, il TAR-Palermo da un canto in merito al prelievo venatorio del coniglio selvatico ha osservato che il provvedimento assessoriale impugnato dalle Associazioni ambientalistiche deve considerarsi conforme al parere reso dall’ISPRA e da un altro canto ha rilevato l’inutilità di qualsivoglia sospensione cautelare, volta a differire la data di decorrenza della caccia delle specie (tortora, colombaccio, quaglia e coniglio selvatico).

Pertanto, con la prefata pronuncia il TAR-Palermo ha respinto l’istanza cautelare proposta dalle predette Associazioni ed ha altresì condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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