Regione, si alla pesca in barca “ricreativa”. Ma a condizioni che…

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Nel concetto di pesca sportiva va ricompresa sia quella effettuabile da terra (spiagge e altri luoghi a ciò abilitati) sia quella praticabile mediante imbarcazioni da diporto – natanti e/o immatricolate – in mare, acque interne, laghi e/o fiumi, nel rispetto della normativa vigente di settore oltre che delle direttive governative, nazionali e regionali, a tutela della salute e del distanziamento sociale e interpersonale.

Foti specifica in via esemplificativa che sulle imbarcazioni da diporto possono essere trasportate:

2 persone in una imbarcazione fino a 5 metri,

3 in uno scafo fino a 6 metri,

4 in uno scafo fino a 7 metri

e così, a seguire, in considerazione e nel rispetto del parametro di distanza minima di sicurezza fra ogni componente dell’equipaggio.

Nell’attività di pesca sportiva come sopra qualificata debbono poi ritenersi incluse sia quella intesa in senso stretto sia quella c.d. amatoriale o ricreativa, praticata nel territorio regionale da soggetti anche non specificamente tesserati e/o appartenenti e/o affiliati a federazioni, società sportive e circoli, ma che comunque devono essere materialmente in possesso della comunicazione indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al D.M. del 6 dicembre 2010 e ss.mm.ii. anche se notificata e/o registrata sul sito del MIPAAF in data antecedente all’adozione del predetto Decreto.

Per le suddette finalità, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio comunale per poter raggiungere le località di pesca prescelte e consentite e i cantieri, i circoli nautici e i porticcioli, con successivo rientro nelle proprie abitazioni.

Nell’attività di pesca sportiva come sopra qualificata debbono poi ritenersi incluse sia quella intesa in senso stretto sia quella c.d. amatoriale o ricreativa, praticata nel territorio regionale da soggetti anche non specificamente tesserati e/o appartenenti e/o affiliati a federazioni, società sportive e circoli, ma che comunque devono essere materialmente in possesso della comunicazione indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al D.M. del 6 dicembre 2010 e ss.mm.ii. anche se notificata e/o registrata sul sito del MIPAAF in data antecedente all’adozione del predetto Decreto.

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