Proprietà della Tonnara di Scopello, ennesima debacle del comune di Castellammare del Golfo

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Si conclude con un’altra vittoria l’annosa questione sulla demanialità della Tonnara di Scopello, che ancora una volta vede in prima fila, per la proprietà la Dott.ssa Rosa Maria Ruggieri, assistita dagli Avvocati Michele Cimino e Giorgio Troja e l’Arch. Leonardo Foderà difeso dagli Avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi.

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Questa è la quinta sconfitta processuale riportata dall’Amministrazione Comunale, che nel corso degli anni ha più volte costretto la proprietà a far valere i propri diritti davanti al TAR e al CGARS, impedendo, fortunatamente, il tentativo illegittimo di esproprio, da parte del Comune, con tentativi giuridicamente discutibili, volti a delegittimare i proprietari della Tonnara di Scopello, la cui titolarità dell’area in questione risale al 1874.

L ’Arch. Leonardo Foderà e la Dott.ssa Rosa Maria Ruggieri per mezzo dei loro Avvocati, impugnando la delibera della Giunta Comunale n.393 del 30 dicembre 2014, avente ad oggetto la “Presa atto e condivisione del Progetto di livello esecutivo riguardante l’accessibilità alla spiaggia demaniale della ex Tonnara di Scopello”, hanno contestato l’esistenza di un’area demaniale a cui poter accedere dalla Strada Provinciale, attraverso la realizzazione di una strada che passasse sull’area del Complesso Monumentale della Tonnara di Scopello, nonostante gli avvisi e le eccezioni rappresentate nel 2003 in sede di opposizione all’adozione del PRG dall’Arch. Foderà, accolte dalla Regione Sicilia  ma non condivise dal Comune, e che avrebbero potuto evitare l’insorgere di numerosi giudizi.

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Come appurato infatti dalle sentenze del TAR Sicilia-Palermo n. 2211/2016 e 2212/2016 esclusivamente “una parte di scogliera di fatto accessibile solo dal mare ricadrebbe nel demanio marittimo”, sicché la realizzazione della strada non avrebbe garantito l’accesso all’area demaniale.

Il TAR Sicilia-Palermo con la sentenza n.2185/2023 superando le eccezioni del Comune sulla carenza d’interesse, ha dapprima sancito l’immediata lesività del provvedimento per i proprietari, “in quanto atto di avvio del procedimento espropriativo” e successivamente ha chiarito come dati gli interessi pubblici in gioco e la contemperazione di questi ultimi con gli interessi privati, “la deliberazione difetti di adeguata motivazione” oltre che di “un’istruttoria approfondita”.

Infine il TAR con un richiamo alle precedenti pronunce giurisprudenziali, ha ricordato come sia “stata esclusa la natura demaniale e l’acquisizione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam a favore dell’Ente locale resistente riguardo alla stradella oggetto di contestazione e, quindi, definitivamente affermata la natura privata della stessa e la sua soggezione a vincolo monumentale” (CGARS sent. n.990/2022).

Questa vicenda giudiziaria avviata nel 2006 giunge pertanto a termine, con una vittoria per la proprietà, avendo il TAR giudicato illegittimo il provvedimento impugnato con condanna per il Comune al pagamento delle spese di lite.

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