“Legge regionale n.17 del 1.09.1998 l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”

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Lo scrivente Giuseppe Di Rosa Presidente del Movimento Civico “Mani libere”  :

Considerato che: la Legge regionale n.17 del 1.09.1998 “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane” obbliga i comuni a istituire il servizio in essere;

Visto che :   l’Art. 1. comma 2, 3 e 4 della legge che stabiliscono che,

  1.  Lungo le spiagge di cui al comma 1 i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio.
    3.  I comuni di cui al comma 1 sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l’incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
    4.  Il servizio di vigilanza predisposto dai comuni deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno, e che ogni decisione diversa(già attuata negli ultimi 2 anni dal comune di Agrigento) può essere considerata “sospensione di pubblico servizio”.;

Considerato che: come previsto all’Art. 5 :

  1.  L’Assessore per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio. Un contributo annuo pari alla metà del restante 50 per cento sarà erogato a ciascun comune costiero dalla provincia regionale competente per territorio;
    2.  A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni provvedono a far pervenire all’Assessorato regionale degli enti locali apposita istanza documentata. L’Assessore provvede ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno;

Considerato : quanto riportato all’ Art. 4.:

  1.  Gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN – Sezione salvamento;

 In considerazione di quanto sopra, chiede al Sindaco ed al dirigente in indirizzo :

L’immediata applicazione della  Legge regionale n.17 del 1.09.1998 “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane” per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre ed il consequenziale ritiro del bando già pubblicato, ritenuto assolutamente DIFFORME alle Leggi che ne regolamentano il servizio obbligatorio così come le tabelle esposte lo scorso anno nelle spiagge lasciate senza il servizio “obbligatorio” in violazione di ogni norma di legge.

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