Il Sig. G.S., di 43 anni, titolare di una ditta individuale, aveva chiesto all’Assessorato regionale delle risorse agricole l’accesso ad alcuni benefici di cui agli interventi della Misura 121, del bando 2009/2011, seconda sottofase PSR Sicilia; ma l’Assessorato lo aveva escluso sulla base di una nota riservata amministrativa inoltrata dalla Prefettura. Esercitato il diritto di accesso il richiedente apprendeva che venivano ritenuti sussistenti tentativi di infiltrazioni mafiose perchè “figlio di S.G. ritenuto prestanome di Salvatore Riina” e ” fratello di S.G. coniugata con F.G. segnalato per associazione mafiosa in concorso con altri soggetti ritenuti del sodalizio mafioso riconducibile ai noti Giovanni ed Enzo Salvatore Brusca…”. L’interessato, essendo incensurato, ha allora proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, lamentando una grave forma di eccesso di potere, sotto il profilo dell’irragionevolezza e dell’ingiustizia manifesta, atteso che i rapporti informativi della Prefettura ritenevano sussistente il pericolo di condizionamento mafioso solo ed esclusivamente sulla scorta di vincoli di parentela e/o di affinità tra il ricorrente e soggetti asseritamente affiliati alla criminalità organizzata, senza esternare alcunchè circa un’ipotetica cointeressenza tra il ricorrente e la criminalità organizzata. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, sia l’Assessorato regionale delle risorse agricole,in persona dell’Assessore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione siciliana in Sede Giurisdizionale, condividendo i motivi di gravame formulati dagli avvocati Rubino e Marino, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, ritenendo che non può configurarsi un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell’impresa, dal momento che l’attendibilità dell’interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari. Per effetto della sentenza resa dal Cga l’imprenditore agricolo dovrà essere reinserito nella graduatoria definitiva afferente i benefici richiesti, mentre le amministrazioni resistenti dovranno provvedere alla refusione del contributo unificato al ricorrente, in base al principio della soccombenza.
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