Il giovane D.E. di 24 anni aveva partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato; dopo avere superato la prova d’esame scritta e la prova di efficienza fisica veniva giudicato inidoneo e, pertanto, escluso dal concorso per asserita inidoneità psico-fisica. Segnatamente, il giovane siciliano veniva escluso per asserita alterazione della massa corporea; da qua la determinazione del giovane di proporre un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, per l’annullamento, previa sospensione,del giudizio di inidoneità. In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno prodotto agli atti del giudizio delle certificazioni attestanti l’insussistenza in capo al ricorrente di alcuna alterazione della massa corporea; ed hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. In via istruttoria il TAR del Lazio ha disposto una verificazione, in contraddittorio tra le parti, presso il Policlinico Militare Celio di Roma, al fine di accertare l’esistenza in capo al ricorrente dell’alterazione della massa corporea; la Commissione Medica del predetto Policlinico Militare , alla luce degli accertamenti effettuati, valutava il ricorrente in possesso dei requisiti necessari al proseguimento dell’iter processuale, Pertanto il TAR del Lazio, alla luce delle risultanze istruttorie, accoglieva la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale, Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il TAR del Lazio, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Piazza inerenti l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della carenza d’istruttoria, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di verificazione, Pertanto, alla luce della sentenza resa dal Tar, il ricorrente potrà essere avviato alla frequenza del corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, mentre il Ministero dell’Interno dovrà pagare le spese di verificazione
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