Corte di Appello di Palermo dichiara infondato l’appello. Direttore originario di Campobello di Licata non dovrà restituire alcuna somma all’Agenzia delle Entrate

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Nel 2018 l’Agenzia delle Entrate notificava ad un proprio dipendente un provvedimento di ingiunzione per il recupero delle somme, allo stesso già corrisposte, a titolo di retribuzione di risultato per l’annualità 2013, sulla base dell’asserita valutazione negativa dell’attività svolta in qualità di Direttore dell’Ufficio Provinciale di Caltanissetta dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di opporsi al provvedimento recuperatorio disposto dall’Agenzia dell’Entrate, il Dott. L.R.G., originario di Campobello di Licata, conferiva mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, i quali impugnavano il predetto provvedimento innanzi al Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro.

Tale azione veniva avversata dall’Agenzia delle Entrate che in giudizio sosteneva la legittimità del provvedimento recuperatorio delle somme.

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Palermo dichiarava nullo il provvedimento di ingiunzione di pagamento e, inoltre, rilevava come nessuna pretesa restitutoria avanzata dalla predetta Amministrazione poteva ritenersi fondata.

Avverso la pronuncia di primo grado l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, onde ottenere la riforma dell’impugnata sentenza e la condanna del lavoratore al pagamento della somma ingiunta.

Conseguentemente, al fine di resistere al detto gravame si costituiva in giudizio il Dott. L.R.G., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e La Loggia, i quali deducevano sotto vari profili la manifesta illegittimità del provvedimento di ingiunzione e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e La Loggia, dimostravano in giudizio l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione, disposto in violazione delle previsioni di cui all’Art. 7 del Codice di Comportamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’allora Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate si sarebbe dovuto astenere dal valutare, nel 2016, l’operato del Dott. L.R.G., in ragione delle accertate acredini sorte, in precedenza tra i due.

Più precisamente, la difesa del Dott. L.R.G., evidenziava come il Giudice di primo grado aveva correttamente basato il proprio convincimento in forza di un precedente giudizio (celebratosi innanzi al Tribunale di Enna), che aveva accertato la natura vessatoria e manifestatamente mobbizzante di alcuni provvedimenti emanati dall’ex Direttore Regione dell’Agenzia delle Entrate in danno dell’appellato e, dunque, come lo stesso si sarebbe dovuto correttamente astenere dal procedere alla valutazione delle performances del Dott. L.R.G., in applicazione dell’art. 7 del Codice di Comportamento dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, sempre i predetti Avvocati deducevano in giudizio l’illegittimità della valutazione operata dal Direttore Regionale per carenza assoluta di legittimazione, in quanto la valutazione negativa relativa all’anno 2013 emanata nei confronti del Dott. L.R.G. non era stata compiuta entro l’anno 2014, bensì era stata predisposta solamente nel 2016 e, nello specifico, quando l’allora ex Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate risultava già in quiescenza.

Conseguentemente l’atto posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento del 2018, doveva ritenersi viziato da carenza di potere, poiché a seguito del collocamento in quiescenza il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate aveva perso ogni potere di emanare atti relativi ad aspetti interni alla medesima Agenzia, qual è, per l’appunto, la valutazione di risultato di un dirigente.

Ebbene, la Corte di Appello di Palermo, a seguito dell’udienza di discussione, celebratasi in data 28.09.2023, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia ha dichiarato, mediante lettura del dispositivo, infondato l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate ed ha confermato la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Palermo, oltre ad aver condannato la suddetta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore del Dott. L.R.G.

Pertanto, per l’effetto, della predetta pronuncia, cha ha confermato l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione, il Dott. L.R.G. non dovrà restituire alcuna somma all’Agenzia delle Entrate.

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