Commissariata dal TAR la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere

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Come si ricorderà il Comune di Bompensiere ha indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente. Il Sig. M.P. di 60 anni, di Agrigento, ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale, collocandosi al secondo posto della graduatoria di merito. Successivamente si verificava il presupposto per lo scorrimento della graduatoria, essendo prevista la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio dell’attività entro quattro mesi; pertanto l’imprenditore agrigentino diffidava il Comune di Bompensiere a procedere all’assegnazione dell’autorizzazione all’istante. Ma la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Bompensiere , inopinatamente, disponeva la revoca del concorso pubblico in questione; da qua la determinazione dell’imprenditore agrigentino di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario Capizzi, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, accoglieva la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; ma La commissione non eseguiva l’ordinanza cautelare resa dal TAR: Donde la proposizione di una nuova istanza davanti allo stesso TAR Sicilia, sempre con il patrocinio degli Avvocati Rubino e Capizzi, per l’esecuzione della precedente ordinanza cautelare, nonchè per l’applicazione di una penalità di mora. Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione Terza, ritenendo fondate le tesi dei difensori, ha accolto anche la richiesta di esecuzione dell’ordinanza cautelare, assegnando al Comune un termine di trenta giorni per procedere allo scorrimento della graduatoria, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, condannando il Comune di Bompensiere a corrispondere alla parte ricorrente una penalità di mora nella misura di euro venti per ogni giorno di ulteriore ritardo, e condannando il Comune di Bompensiere anche al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto se entro trenta giorni il Comune di Bompensiere non provvederà allo scorrimento della graduatoria interverrà in via sostitutiva il Commissario ad acta nominato dal TAR a spese del Comune di Bompensiere. 

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