Aldo Mucci (Sgb) su bambini disabili gravi e Personale ATA (bidelli)

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I profili del personale ATA sono molteplici e il loro ruolo all’interno della gestione scolastica, differenziato in base a requisiti e competenze, è di vitale importanza ai fini del funzionamento dell’istituto stesso. Prendiamo i collaboratori scolastici ad esempio che oggi svolgono una di queste funzioni fondamentali per assicurare lo svolgimento dell’attività didattica.  A livello contrattuale,

“Profili di area del personale ATA” del quale citiamo un frammento nel quale si attesta che il collaboratore scolastico: Nello specifico è dovere di chi ricopre il ruolo di collaboratore scolastico occuparsi dello svolgimento delle seguenti mansioni: Deve occuparsi di vigilanza, accoglienza e sorveglianza degli alunni (nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle lezioni, durante la ricreazione, nella sala mensa o durante l’assenza degli insegnanti); Deve svolgere servizi di custodia e sorveglianza dei locali scolastici;  Deve effettuare le pulizie straordinarie; Deve collaborare con i docenti; Deve impedire che gente estranea, non autorizzata dal preside, entri nelle aule; Deve segnalare al responsabile della sicurezza e al Dirigente scolastico le situazioni di pericolo; Deve occuparsi di carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario, didattico e non; Deve controllare e mantenere lo stato di conservazione del materiale didattico e non; Deve essere sempre presente sul lavoro, fatta eccezione per occasioni giustificate da valide motivazioni; Deve effettuare commissioni all’esterno della scuola, solo se ciò è richiesto dalla Direzione o dalla Segreteria; Deve sostituire i colleghi in caso di assenza; Deve pulire i bagnile aule e tutti i locali scolastici; Deve prestare assistenza agli alunni disabili o diversamente abili (occupandosi di tutte le loro necessità, anche di cambiare il pannolino se necessario)  Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità? Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” (corso teorico di di formazione di 40 ore) degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001).  A questo proposito, Aldo Mucci, del Sindacato Generale di Base, SGB Scuola, ha ribadito nell’incontro presso la Commissione ARS Sicilia, che gli ATA  possono svolgere compiti di base, ma per l’assistenza continua dei disabili gravi e gravissimi non autosufficienti ci vogliono operatori specializzatiIl personale ATA non può gestire un disabile non deambulante e non autosufficiente, questo nel supremo interesse dell’alunno e nel rispetto delle norme non solo di origine contrattuale. Il servizio, deve essere affidato a personale specializzato e non scaricato sul personale ATA.

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