L’Arcidiocesi di Agrigento ha concesso alla Società T. la locazione di un locale annesso alla Chiesa di San Pietro di Agrigento, per lo svolgimento di attività commerciale, ed il comodato d’uso della Chiesa di San Pietro e proprie pertinenze unicamente per finalità turistiche e culturali, con espressa esclusione di ogni attività commerciale.
Tuttavia, in assenza di alcun titolo autorizzativo, né da parte del Comune di Agrigento né da parte dell’Arcidiocesi di Agrigento, la società che ha in gestione i locali in questione, aveva disposto la posa di ombrelloni, tavoli e sedie a servizio della propria attività commerciale proprio davanti l’ingresso della Chiesa di San Pietro.
Il Comune di Agrigento, nel 2017 ha contestato alla società T. l’occupazione abusiva di suolo pubblico (per circa 60 mq) dello spazio antistante la Chiesa di San Pietro ed ha irrogato la conseguente sanzione.
A questo punto la società T si opponeva alla contestazione del Comune di Agrigento proponendo ricorso davanti il Giudice di Pace di Agrigento, sostenendo, tra l’altro, che lo spazio anti tastante la chiesa fosse di proprietà esclusiva dell’Arcidiocesi e che ne avesse la disponibilità in forza del contratto di comodato d’uso.
Il Giudice di Pace di Agrigento però ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che spettasse al Giudice Amministrativo giudicare la controversia.
A questo punto, nel giugno 2019, la società T ha riproposto il giudizio davanti al TAR Palermo, notificando per la prima volta il proprio ricorso anche all’Arcidiocesi di Agrigento chiamandola in garanzia e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Il Cardinale Francesco Montenegro quale legale rappresentante dell’Arcidiocesi di Agrigento ha conferito il mandato all’Avv. Girolamo Rubino per resistere al giudizio instaurato dalla società T.
L’Avv. Girolamo Rubino, in particolare, ha proposto diverse eccezioni preliminari, sostenendo tra l’altro il difetto di giurisdizione poiché la questione in realtà afferisce a diritti soggettivi che non possono essere risolti nemmeno in via incidentale dal Giudice Amministrativo.
La Sezione I del TAR Palermo, Presidente e Relatore della causa il dott. Calogero Ferlisi, in accoglimento delle difese dell’Avv. Rubino ha osservato che: <<l’Arcidiocesi di Agrigento … ha preso precisa posizione in ordine alla propria titolarità dominicale, specificando di essere la dante causa della comodataria società Temenos tenuta all’uso della “Chiesa di San Pietro e delle sue pertinenze” esclusivamente per fini turistici e culturali, non “ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, per come desumibile di converso del verbale in questione”; sicché – prosegue l’Arcidiocesi – nemmeno “l’eventuale accertamento e riconoscimento della proprietà della piazza, potranno in futuro permettere l’utilizzo dello stesso per fini diversi da quelli per cui è stato concesso il bene”.
In tale contesto sostanziale e processuale, fondatamente l’Arcidiocesi di Agrigento evidenzia .. che la T… a fondamento delle proprie pretese, sottintende, in buona sostanza, la lesione di una posizione di diritto soggettivo … Tali profili esulano, ad avviso del Collegio, dalla giurisdizione del Giudice amministrativo>>.
Per effetto della predetta pronuncia, ed in ragione del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra TAR e Giudice di Pace la questione dovrà essere risolta dalla Corte di Cassazione che stabilirà quale giudice dovrà giudicare la controversia.