Sanità, la “Clausola di Salvaguardia” è illegittima: Il CGA esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare sul ricorso straordinario della Polisportiva Palermo

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Importante pronuncia nel settore della sanità privata convenzionata in Sicilia. Con il parere sospensivo del 16 febbraio 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha ravvisato profili di illegittimità della “clausola di salvaguardia” contenuta negli schemi contrattuali per l’anno 2025 definiti dall’Assessorato Regionale della Salute.

La controversia nasce dal ricorso straordinario al Presidente della Regione proposto dalla Società Polisportiva Palermo, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Al centro del mirino, l’articolo 10 del Decreto Assessoriale n. 845/2025.

Tale clausola imponeva alle strutture sanitarie un obbligo drastico: per poter incassare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate, le cliniche e i centri convenzionati avrebbero dovuto rinunciare a proporre azioni giudiziarie o ad attivare procedure esecutive contro le ASP per i crediti maturati. Un meccanismo che, di fatto, subordinava il diritto al pagamento delle prestazioni correnti alla rinuncia della tutela giurisdizionale per i crediti pregressi.

Il CGA, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare della clausola di salvaguardia.

Secondo il CGA, la clausola di salvaguardia, infatti, risulta illegittima nella misura in cui viola il diritto costituzionale alla difesa e l’autonomia contrattuale delle parti. Il parere sottolinea come non si possa costringere un operatore privato a rinunciare preventivamente alle azioni giudiziarie per ottenere somme che gli spettano di diritto.

La decisione ha un impatto immediato in quanto traccia una linea netta contro il tentativo di limitare l’accesso alla giustizia dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo che ristabilisce un equilibrio necessario nel rapporto tra Amministrazione Sanitaria e strutture private. Il diritto a ricevere il corrispettivo per un servizio pubblico delegato non può mai essere barattato con la rinuncia ai propri diritti di credito.

Mentre il CGA si riserva ogni decisione definitiva nel merito, la sospensione della clausola rappresenta una boccata d’ossigeno per la struttura che, in un periodo di incertezza sui budget sanitari, rischiava di dover scegliere tra la rinuncia del diritto a far valere le proprie pretese in giudizio e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività incassando i crediti già maturati.

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