L’articolo 328 del codice penale risolve il caso Open Arms

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La Procura della Repubblica di Agrigento ha sottoposto a sequestro la nave della Ong spagnola Open Arms ormeggiata a poche centinaia di metri da Lampedusa. Il procuratore, Luigi Patronaggio, si è recato personalmente a Lampedusa, ha compiuto una ispezione insieme ad uno staff medico, e poi ha deciso, nel corso di un vertice con la Capitaneria, di sequestrare la nave con la conseguente evacuazione immediata degli immigrati che sono sbarcati. La Procura indaga, a carico di ignoti, per omissione e rifiuto di atti d’ufficio. Il reato è previsto dall’articolo 328 del codice penale, secondo cui: “il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. E dunque il sequestro è stato disposto “per evitare che la condotta di reato si protragga aggravandone le conseguenze”. Immediata è stata la replica del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che, tramite un video su Facebook, ha affermato: “Il sequestro impone lo sbarco degli immigrati: ricordo che non c’era allarme sanitario, finti malati e finti minorenni. Qualcuno si sta portando avanti già nel nome del governo dell’inciucio che vuole riaprire i porti. Finché campo è mio dovere difendere i confini e la sovranità del Paese. Molto probabilmente mi arriverà una denuncia dalla stessa Procura che mi indagò per sequestro di persona, reato che prevede 15 anni di carcere: stavolta il reato è omissione di atti d’ufficio. Io non mollo”.

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One Thought to “L’articolo 328 del codice penale risolve il caso Open Arms”

  1. philips

    Repetita iuvanti.Si ripete la scneggiata dalla Sea .

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