La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a due anni di reclusione nei confronti di un imprenditore originario della provincia di Agrigento, respingendo il ricorso presentato contro la decisione emessa dalla Corte d’Appello di Milano.
L’uomo era stato riconosciuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. Secondo quanto ricostruito dall’accusa e confermato nei precedenti gradi di giudizio, l’imprenditore avrebbe impiegato documentazione contabile non corrispondente a operazioni reali con l’obiettivo di abbattere l’imponibile fiscale e ottenere così indebiti vantaggi economici.
Nel giudizio di secondo grado i magistrati avevano confermato la pena, concedendo le attenuanti generiche ma escludendo la possibilità di accedere ai benefici di legge, tra cui la sospensione condizionale della pena. I giudici avevano infatti ritenuto che non ricorressero i presupposti necessari per applicare tale misura.
Contro questa decisione l’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la corte territoriale non avesse valutato in modo adeguato la sua personalità e le circostanze del caso. Tuttavia la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretto il ragionamento giuridico seguito nel giudizio di appello.
I giudici hanno inoltre evidenziato che la presenza di una precedente condanna a otto mesi di reclusione impediva la concessione di un ulteriore beneficio. Sommando le pene, infatti, si superava il limite previsto per poter applicare nuovamente la sospensione condizionale.
La Cassazione ha anche precisato che l’eventuale estinzione degli effetti penali di una condanna non elimina la pena già inflitta, la quale deve comunque essere considerata nella valutazione relativa alla concessione dei benefici.
Con la pronuncia della Suprema Corte la sentenza diventa definitiva. Oltre alla pena detentiva, l’imprenditore dovrà sostenere le spese processuali e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
