“Il compendio indiziario non è sufficientemente solido e idoneo a superare la soglia della gravità in relazione alla fattispecie corruttiva in addebito al ricorrente.”
Così il Tribunale del Riesame presieduto dal giudice Antonia Pappalardo, ha accolto il ricorso presentato dall’imprenditore agrigentino Sergio Vella, patron della Seap.
Dunque viene a mancare il provvedimento preso circa un paio di mesi addietro allorquando al Vella era stata imposta la misura dell’interdizione dallo svolgere attività per un anno.
Il Riesame, accogliendo il ricorso degli avvocati Pasquale Contorno e Giuseppe Grillo, ha annullato l’ordinanza del gip del tribunale di Palermo che disponeva l’interdizione dall’attività di impresa. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Claudia Ferrari e Gianluca De Leo, ipotizza un accordo corruttivo tra l’imprenditore agrigentino e un dirigente regionale – Marcello Asciutto. Secondo gli inquirenti Vella, in cambio delle autorizzazioni ambientali avute in tempi celeri, avrebbe investito direttamente o tramite familiari e imprese a lui riconducibili circa un milione di euro in due società di Milano impegnate in attività di trading finanziario, amministrate dal figlio del funzionario nel dipartimento Acqua e rifiuti e attualmente all’assessorato Agricoltura.
Secondo il collegio di giudici del Riesame, invece, “non può riconoscersi rilievo gravemente indiziante al solo rapporto confidenziale esistente tra i due coindagati o alla mera circostanza che Asciutto dispensasse consigli tecnici a Vella in alcune conversazioni risalenti a epoca successiva al 31.7.2019”.
Ed ancora: “Il costante impegno mostrato sia da Asciutto che da Vella nel promuovere e valorizzare l’attività imprenditoriale messa in atto da Asciutto Alessandro, non rintracciandosi elementi ulteriori che consentano di ricondurre tali condotte, anche solo in modo allusivo o implicito, al patto corruttivo o, più in generale, all’esistenza di un accordo tra i due coindagati. La circostanza che Asciutto avesse proposto un investimento nella società del figlio anche ad altri colleghi da un lato, e quella che Vella mostrasse in più occasioni entusiasmo per l’investimento proprio e di altri soggetti da lui stesso persuasi, dall’altro, rendono anzi meno netti i contorni dello schema accusatorio, proprio con riguardo alla sinallagmaticità tra le operazioni finanziarie effettuate da Vella e le condotte poste in essere da Asciutto, e impongono la ricerca di ulteriori dati idonei a fornire adeguato e concreto riscontro a quanto solo astrattamente prospettato.”