Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico Compiti e funzioni (vedi vademecum)

Attraverso questa rubrica aiutiamo cittadini, utenti e consumatori a meglio comprendere gli strumenti normativi a cui ricorrere per la risoluzione delle problematiche derivanti da rapporti contrattuali in materia di servizi di pubblica utilità: luce, gas, acqua.
Con Legge n. 481\1995 è stata istituita ARERA organismo di regolazione e controllo nonché di tutela dei consumatori, nei settori oggetto di regolazione dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici nonché del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
L’ azione di tale Autorità, è diretta ad assicurare:
· fruibilità e diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale
· adeguati livelli di qualità dei servizi
· sistemi tariffari certi e trasparenti, basati su criteri predefiniti
· la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
ARERA esercita tali funzioni, attraverso un’ opera di armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari da un lato dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità e dall’altro con gli obiettivi generali di carattere sociale a tutela di utenti e consumatori, dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse.
Esponenziali sono le controversie tra fornitori e clienti! Disorientati tra mercato libero e mercato tutelato, proprio a causa sia di bollette errate con consumi fatturati molto differenti rispetto a quelli effettivi, come anche per la richiesta di conguagli non dovuti.
E’ proprio in questi casi che l’utente\consumatore finale , dopo avere inoltrato un reclamo dalla conseguente risposta insoddisfacente della società gestore del servizio, prima di adire le vie legali per l’accesso alla giustizia ordinaria, può ricorrere gratuitamente al servizio di conciliazione di ARERA attraverso le associazioni riconosciute dal Codice del Consumo.
E’ importante ribadire altresì che tale tentativo di conciliazione, esperito tra le parti via web o in call conference, alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore per risolvere bonariamente la controversia, mentre è obbligatorio per luce e gas, rimane ancora oggi invece facoltativo per il settore idrico.
L’eventuale accordo che si raggiunge nel corso del procedimento avendo titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi, può essere fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente,
Nella provincia di Agrigento, il rapporto tra cittadini\utenti ed il gestore del servizio idrico integrato AICA srl Azienda Idrica Comuni Agrigentini, risulta essere alquanto conflittuale.
Per tale ragione, il cartello delle associazioni riconosciute da ARERA composto da Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum, Cittadinanzattiva, in occasione degli incontri iniziali con la governance di AICA , aveva proposto l’attivazione di un ufficio di segreteria per la comune gestione dei reclami, cosi’ da stemperare l’elevato crescente contenzioso, tutt’ora in atto.
Di contro, detta società, ha istituito ai sensi dell’art. 48 dello Statuto una fantomatica Consulta degli Utenti, la cui condizione necessaria per farne parte non fa riferimento alcuno all’art.137 del Codice del Consumo D.Lgs. n.206/2005 del ss.mm.ii che regolamenta proprio l’ elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
L‘unico requisito richiesto alle associazioni spurie ammesse, se così può definirsi tale, è aver contribuito all’interno dell’ambito a promuovere la ri-pubblicizzazione del servizio idrico.
Ciò in evidente difformità agli obbligatori requisiti che legge prevede in capo alle associazioni di utenti e consumatori riconosciute: numero degli associati, diffusione sul territorio di sportelli informa-utenti\consumatori, numero reclami e conciliazioni eseguite.
Di contro sono state invitate Associazioni, Coordinamenti e Comitati, il cui solo titolo è quello di avere promosso all’interno dell’Ambito la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato, certificata dal “Forum siciliano Movimenti per Acqua e Beni Comuni”, articolazione regionale del “Forum Italiano Movimenti per l’Acqua”.
Nulla a che vedere con il Codice del Consumo, con reclami e conciliazioni tra gestori e associazioni di utenti riconosciute dal CNCU – Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.
ACQUA_LE-DOMANDE-DEI-CONSUMATORI